Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.20 del 26 gennaio 2021 la Legge 15 gennaio 2021, n. 4 Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.
La legge autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione ILO 190 approvata dall’Organizzazione internazionale del lavoro il 21 giugno 2019, autorizzandone la piena esecuzione nell’ordinamento italiano dal momento della sua entrata in vigore. La legge di ratifica appena approvata sarà in vigore invece dal 27 gennaio 2021.
La Convenzione ha l’obiettivo della protezione di ogni lavoratore di ogni tipologia e settore e il contrasto alla violenza che si verifichi “in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro”.
Ratificando la convenzione gli Stati Membri Ilo sono tenuti ad adottare leggi che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione, a proibire la violenza e le molestie sul lavoro, a promuovere interventi contro la violenza e inclusivi che abbiano il fine ultimo di includere (articolo 4 della Convenzione 190):
“a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l’eliminazione della violenza e delle molestie;
c) l’adozione di una strategia globale che preveda l’attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
d) l’istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l’applicazione e il monitoraggio;
e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
f) l’istituzione di misure sanzionatorie;
g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita’ accessibili e adeguate;
h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti”.
“Articolo 8. Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:
a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell’economia informale;
b) l’identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente piu’ esposti alla violenza e alle molestie;
c) l’adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti”.
Dovrà favorire provvedimenti per i datori di lavoro; che permettano alla persona di adire vie legali e avanzare richieste di risarcimento; per orientamento e formazione.
“Articolo 11. In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:
a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;
b) siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;
c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione”.
Gli interventi negli ordinamenti nazionali dovranno essere attuati attraverso leggi, regolamenti, contratti collettivi, adeguamento della normativa esistente in materia salute e sicurezza sul lavoro.
L’entrata in vigore generale della Convenzione, che è stata fissata a dodici mesi dalla ratifica di due Stati Membri, dovrebbe esserci a giugno 2021, data la ratifica di Fiji avvenuta a giugno 2020 successiva a quella dell’Uruguay.
Info: Legge 15 gennaio 2021 n.4 GU n.20 del 26 gennaio 2021