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Regola tecnica strutture ricettive all’aria aperta superiori alle 400 persone

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Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 luglio 2019 il Decreto del Ministero dell’interno del 2 luglio 2019 Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

il decreto va a sostituire integralmente l’allegato I del 2014 e non comporterà adempimenti per le attività attualmente a norma rispetto alla regola tecnica 2014 o che abbiano pianificato interventi.

Le indicazioni interessano sia le attività di nuova costruzione che quelle esistenti e affrontano aspetti come le distanze di sicurezza delle aree di insediamento anche in presenza di zone verdi e in relazione al tipo di vegetazione, accesso all’area, resistenza al fuoco delle strutture, emergenza ed evacuazione, magazzini e depositi di sostanze infiammabili.

“I depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’interno 14
maggio 2004, recante l’Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

Quindi impianti, estintori, reti di idranti (conformi al decreto del Ministero dell’interno 20 dicembre 2012), allarmi e segnaletica di sicurezza e organizzazione antincendio secondo quanto previsto dal Testo Unico per la sicurezza sul lavoro.

“9. Segnaletica di sicurezza. Deve essere installala la segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio, conforme al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che indichi fra l’altro:

  • i percorsi e le uscite di esodo;
  • l’ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi;
  • il divieto di accendere fuochi in prossimità delle unità abitative;
  • i pulsanti di sgancio dell’alimentazione elettrica;
  • i punti di intercettazione del gas;
  • i pulsanti manuali di allarme”.

“10. L’organizzazione e la gestione della sicurezza deve rispondere ai criteri contenuti nei decreti emanati a norma dell’articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il titolo II della Regola tecnica indica attraverso schemi e tabelle il metodo proporzionale per la categorizzazione delle strutture ai fini antincendio, ovvero la categorizzazione dell’insediamento ricettivo ai fini antincendio attraverso scenari precodificati affiancata dalla definizione delle misure di sicurezza associate alle categorie ipotizzate.

Contesto insediativo, habitat, sfruttamento ricettivo, caratterizzazione ubicazione e lay-out, vulnerabilità funzionale, misure minime di sicurezza per diverse categorie, organizzazione generale, precauzioni, contrasto:

“B.5 – Contrasto. Le misure di sicurezza relative all’azione di contrasto sono volte a consentire:

a) l’azione di contrasto e spegnimento degli incendi;
b) l’azione di contenimento per evitare la propagazione;
c) l’efficace intervento di enti esterni (VVF, Servizi Forestali, Protezione Civile, Ente Parco, ecc.)”.

Info: Gazzetta Ufficiale n.167 del 12 luglio 2019 Decreto 2 luglio 2019

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