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Fondo per le vittime dell’amianto, regolamento INAIL

Emessa dall’INAIL il 5 maggio 2011 la circolare n. 32 relativa alla divulgazione del Regolamento per il Fondo per le vittime dell’amianto. Documento a titolo: “Circolare n. 32 del 5 maggio 2011. Regolamento Fondo per le vittime dell’amianto. Decreto interministeriale del 12 gennaio 2011 n.30 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, commi da 241 a 246)”.

Con la Finanziaria 2008 è stato istituito presso l’INAIL un Fondo rivolto alle vittime dell’amianto, ovvero a tutti quei lavoratori titolari di rendita diretta, anche unificata, in cui era stata riscontrata “una patologia asbesto-correlata per esposizione all’amianto e alla fibra fiberfrax, la cui inabilità o menomazione abbia concorso al raggiungimento del grado minimo indennizzabile in rendita”.

Lo stesso Fondo era rivolto inoltre “ai familiari dei lavoratori vittime dell’amianto e della fibra fiberfrax, individuati ai sensi dell’art. 85 del Testo Unico, titolari di rendita a superstiti, qualora la patologia asbesto-correlata abbia avuto un ruolo nel determinismo della morte dell’assicurato”.

Con la presente circolare INAIL intende ha inteso delineare alcuni aspetti fondamentali relativi al decreto interministeriale, tramite i quali vengono disciplinati l’organizzazione, il finanziamento e le modalità di erogazione del beneficio e con i quali viene istituito il “Comitato Amministratore”, composto da sedici membri nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il compito della gestione del Fondo.

INAIL specifica che per l’accesso alla prestazione non deve essere presentata alcuna istanza. Il beneficio, erogato d’ufficio dall’INAIL stessa, verrà aggiunto alla rendita già percepita.

La prestazione aggiuntiva è calcolata applicando, alla rendita percepita, la misura percentuale definita con decreto interministeriale: “Per gli anni solari già conclusi, la prestazione aggiuntiva è stata fissata dal Regolamento nella misura del 20% per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e del 15% per il 2010. Per gli anni a decorrere dal 2011, la misura percentuale è calcolata sulla base del rapporto tra le risorse annue effettivamente disponibili nel Fondo di competenza dei rispettivi anni e la spesa sostenuta dall’INAIL per le rendite dirette e ai superstiti erogate ai beneficiari per gli anni di riferimento”. Vengono quindi definite le modalità di erogazione e di calcolo del beneficio stesso.

La legge finanziaria 2008 stabilì che il finanziamento del Fondo per le vittime dell’amianto doveva essere erogato per tre quarti a carico del bilancio dello Stato e per un quarto a carico delle imprese. La circolare riporta sia l’onere calcolato a carico dello Stato (30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010) sia quello relativo alle imprese (10 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 7 milioni 333 mila euro a partire dal 2010).

Nella circolare viene definita dall’INAIL la possibilità da parte dei soggetti di presentare ricorso, come previsto dal Regolamento, all’art. 7, relativamente alla prestazione aggiuntiva. Vengono individuati espressamente i due possibili motivi del ricorso stesso:

  • La mancata erogazione della prestazione aggiuntiva;
  • l’errata misura corrisposta a titolo di prestazione aggiuntiva.

Secondo quanto riportato inoltre: “I ricorsi devono essere presentati comunicando all’INAIL le relative motivazioni ed allegando la documentazione dalla quale emergano gli elementi a supporto. Il ricorso potrà essere spedito con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o presentato presso le competenti Strutture Territoriali con lettera della quale sia ritirata ricevuta”.

Per approfondire:
Circolare n. 32 del 5 maggio 2011

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