Pubblicate da Inps con la circolare n.1 del 4 gennaio 2022 indicazioni sulle nuove disposizioni riguardanti paternità e maternità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022. Per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi.
La Legge 30 dicembre 2021 n.234 ha previsto per lavoratrici e lavoratori autonomi la possibilità di estendere il periodo di indennità per ulteriori tre mesi, immediatamente successivi ai cinque precedenti, in caso di reddito inferiore a 8.145 euro.
La misura riguarda iscritti alla Gestione separata, Gestioni autonome, libere professioniste. La nota Inps riporta i dettagli gestionali di ognuno dei tre casi. Domande da presentare online.
“In conseguenza della novella legislativa sono indennizzabili gli ulteriori 3 mesi di maternità/paternità richiesti dagli interessati in possesso delle condizioni reddituali previste dalla legge, qualora i periodi di maternità o paternità siano iniziati in data coincidente o successiva al 1° gennaio 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 234/2021).”
La stessa Legge di Bilancio 2022 ha reso quindi strutturali i dieci giorni di congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e il giorno facoltativo.
I primi fruibili entro il quinto mese del figlio, diritto aggiuntivo a quello della madre. Il secondo fruibile in sostituzione e accordo con la madre.
Riferimento resta la circolare n.42 11 marzo 2021.