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Il “Codice regionale edilizia” del Friuli Venezia Giulia

TRIESTE –  È entrato in vigore nella regione Friuli Venezia Giulia il 2 febbraio scorso il regolamento di attuazione della legge regionale 11 novembre 2009 n. 19 “Codice regionale dell’edilizia” che detta disposizioni per l’attuazione della legge medesima e fornisce agli operatori pubblici e privati del settore indirizzi omogenei cui attenersi negli adempimenti relativi all’attività edile.

Il regolamento per le disposizioni generali interviene in materia di:

  • Criteri di calcolo dei parametri edilizi;
  • documenti e atti di assenso o certificazione necessari all’esecuzione degli interventi edilizi;
  • criteri per il rilascio del certificato di agibilità e individuazione degli interventi su edifici esistenti che possono influire sui requisiti di agibilità.

In materia di oneri e convenzioni edilizie individua l’elenco delle opere di urbanizzazione, le modalità generali di calcolo del contributo di costruzione e le superfici imponibili ai fini del contributo di costruzione. In materia di vigilanza e criteri per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie il regolamento definisce le attività dell’osservatorio regionale e le procedure relative alle segnalazioni telematiche oltre a sancire i criteri per la determinazione delle sanzioni pecuniarie edittali.

Infine, figurano tra le disposizioni speciali e finali:

  • Opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità;
  • disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri;
  • procedure istruttorie regionali in materia di opere destinate alla difesa militare.

È dedicato alle disposizioni applicative in materia di sicurezza dei cantieri l’art. 11 che cita: “1. Per gli interventi da eseguirsi a stati di avanzamento o suddivisi in lotti a cura di più imprese, i nominativi delle medesime unitamente alla documentazione prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), sono trasmessi al Comune prima dell’inizio dei lavori relativi allo stato di avanzamento o lotto specifico.
2. La denuncia di inizio attività in variante presentata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge non è soggetta all’obbligo di trasmissione previsto dal comma 1 nei casi in cui la documentazione prevista dal decreto legislativo 81/2008 sia stata presentata in sede di intervento principale.”

Il regolamento giunge ad approvazione dopo un lungo iter di concertazione tra le parti: “La volontà della regione” – ha dichiarato l’assessore regionale ai lavori pubblici Riccardo Riccardi – “è stata quella di uniformare i comportamenti (stesse procedure, modulistica e quant’altro) su tutto il territorio regionale. Per questo ha svolto un’azione di mediazione tra le diverse esigenze, anche se ciò necessariamente comporta sacrifici rispetto alle legittime esigenze di ogni parte in causa”.

Il provvedimento sarà ora presentato a tutti gli  “attori” coinvolti nella materia e cioè amministratori pubblici, professionisti e  imprenditori, nel corso di conferenze dove saranno trattati temi quali i nuovi criteri per il calcolo della superficie coperta, del volume, dell’altezza, delle distanze, delle superfici imponibili ai fini del calcolo degli oneri con le nuove esenzioni, gli aspetti legati alla determinazione delle sanatorie edilizie e altro.

Il regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 5 del 1 febbraio 2012, come 1° supplemento ordinario n. 7.

Per approfondire: BUR n. 5 del 1 febbraio 2012 Supplemento ordinario n.7.

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