Richiedi un preventivo gratuito

Benefici previdenziali amianto lavoratori materiale ferroviario, decreto in GU

0

ROMA – Benefici previdenziali per i lavoratori impegnati nella produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all’esposizione alle polveri di amianto.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.158 dell’8 luglio 2016 il decreto 12 maggio 2016 che attua le disposizioni delle Legge di Stabilità 2016 articolo 1 comma 277 in merito ai benefici previdenziale riconosciuti per il periodo della bonifica e in relazione all’articolo 13, comma 8, della Legge 27 marzo 1992, n. 257. Si tratta del provvedimento la cui pubblicazione era richiamata dalla stessa Legge di Stabilità ai fini del compimento della disposizione, e che Inps con nota 10 febbraio 2016 riguardante la presentazione delle istanze, aveva indicato come momento di avvio dell’esame delle richieste pervenute.

Il decreto ricorda che sono destinatari della misura i soggetti sopra indicati che non devono essere titolari di trattamento pensionistico. Questi possono ricevere il beneficio per lo stesso periodo di lavoro per una sola volta, e il trattamento pensionistico in oggetto non può avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2016.

Le domande inviate a Inps verranno trasmesse a Inail che ne rilascerà certificazione tecnica nella quale attesterà o meno la sussitenza delle condizioni necessarie per l’accetazione della domanda

Inps provvederà ad accettare o meno la domanda dopo aver ricevuto tale relazione, dopo aver monitorato le disponibilità economiche (fondo con “dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l’anno 2016, 7 milioni di euro per l’anno 2017, 7,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019”) e di conseguenza le informazioni riguardanti:

“a) la data di perfezionamento, per ogni lavoratore dei requisiti pensionistici;
b) l’onere per ogni esercizio finanziario connesso ad ogni anticipo pensionistico e all’eventuale incremento di misura dei trattamenti;
c) la data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.

2. Qualora l’onere finanziario accertato attraverso il procedimento di cui al comma 1 sia superiore allo stanziamento annuale previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è differita in ragione della data di maturazione dei requisiti pensionistici e, a parità degli stessi, della data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. In tal caso, la prima data utile per l’accesso al pensionamento viene indicata con successiva comunicazione dell’Inps”.

Info: Decreto 12 maggio 2016 GU 8 luglio 2016

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo