Richiedi un preventivo gratuito

Permessi per assistenza disabilità, circolare 3 febbraio 2012

ROMA – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 maggio 2012, la circolare del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri data 3 febbraio 2012 “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l’assistenza alle persone con disabilità – decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 («Attuazione dell’articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi»)”.

Nella circolare vengono illustrate le novità introdotte dal decreto legislativo n. 119/11 che modifica la Legge 104/92 “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.” In particolare, il decreto apporta modifiche al regime dei permessi e del congedo straordinario per l’assistenza delle persone in situazione di handicap grave. Le novità riguardano:

  • “il prolungamento del congedo parentale nel caso di minori disabili;
  • le modifiche alla disciplina del congedo biennale;
  • il regime del cumulo dei permessi per l’assistenza a più persone in situazione di handicap grave;
  • la necessità di documentazione a supporto del permesso nel caso di assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore”.

Per quanto riguarda il prolungamento del congedo parentale la circolare chiarisce che: “I genitori, anche adottivi, con bambini fino a tre anni di età hanno la possibilità di fruire, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero delle due ore di riposo giornaliere o del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con bambini oltre i tre anni e fino agli otto anni di vita possono beneficiare, in alternativa, dei tre giorni di permesso mensile ovvero del prolungamento del congedo parentale; i genitori, anche adottivi, con figli oltre gli otto anni di età possono fruire dei tre giorni di permesso mensile. Il prolungamento del congedo è accordato «a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore”.

La circolare, in merito alla modifica della disciplina del congedo, definisce l’ordine di priorità delle persone legittimate al congedo, illustra il requisito della convivenza e chiarisce aspetti legati alla durata del congedo e all’indennità spettante.

Riguardo al cumulo dei permessi la circolare riferisce “che il cumulo di più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle agevolazioni sarà consentito al massimo per l’assistenza nell’ambito del secondo grado  di parentela o affinità”.

Infine vengono chiarite le disposizioni che riguardano la necessità di produrre documentazione in caso di spostamenti per portare assistenza nei confronti di persone disabili residenti ad oltre 150 Km di distanza stradale rispetto alla residenza del lavoratore.
La norma definisce che: “In base alla nuova previsione, il lavoratore che fruisce dei permessi dovrà provare di essersi effettivamente recato, nei giorni di fruizione degli stessi, presso la residenza del famigliare da assistere, mediante l’esibizione del titolo di viaggio o altra documentazione idonea (a mero titolo di esempio, ricevuta del pedaggio autostradale, dichiarazione del medico o della struttura sanitaria presso cui la persona disabile è stata accompagnata, biglietto del mezzo pubblico utilizzato per lo spostamento in loco), la cui  adeguatezza  verrà  valutata  dall’amministrazione  di riferimento, fermo restando che l’assenza  non  potrà  essere giustificata a titolo di permesso ex lege n. 104  del  1992 nell’ipotesi in cui il lavoratore non riesca a produrre al datore l’idonea documentazione.”

Per approfondire: Circolare 3 febbraio 2012, n. 1 (link temporaneo).

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo