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Il POS non può contenere indicazioni generiche

Una recente sentenza (Cassazione Penale, Sez. 3, 13 luglio 2012, n. 28136) ha affermato la responsabilità del datore di lavoro in materia di contenuti del POS (Piano Operativo di Sicurezza) (*). Il documento rappresenta uno strumento di prevenzione dei rischi connessi allo svolgimento dell’attività e, pertanto, deve contenere disposizioni specifiche in relazione alle diverse e particolari attività che vengono svolte nel cantiere.

La caratteristica della specificità delle disposizioni deve essere presente nel POS allo scopo di rendere attuabili gli obiettivi del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) (**), cosicchè non  sono ritenute conformi al dettato del TU le indicazioni generiche se non anche ripetitive del PSC.

Nella sentenza di condanna si è tenuto conto che il POS “non conforme”, oltretutto, non precisava il numero dei dipendenti presenti in cantiere, né il modello delle attrezzature usate.

(*) TU 81/08, articolo 89, lettera h), articolo 17, comma 1, lettera a) e articolo 55, comma 1, lettera a).

(**) Articolo 100, TU 81/08. Il piano è costituito da

  • una relazione tecnica;
  • prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI;
  • la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori.

Le disposizioni dell’art.100 del TU 81/08 non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

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