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Fuochi d’artificio, una guida della Polizia di Stato

È recente la pubblicazione sul sito della Polizia di Stato di una guida  sui giochi d’artificio (meglio chiamati prodotti pirotecnici da divertimento).

Il loro commercio deve essere autorizzato dal Ministero dell’Interno, gli estremi dell’autorizzazione devono apparire sull’etichetta della confezione, insieme al nome del prodotto, della ditta produttrice e di quella importatrice, le principali caratteristiche costruttive* e la descrizione chiara e completa delle modalità d’uso.

È vietata qualsiasi manipolazione dei prodotti (svuotamento e ricarica, unire più pezzi insieme, innesco di sostanze infiammabili, ecc.), anche perché dette azioni integrano il reato di illecita fabbricazione di prodotti esplodenti.

I prodotti “declassificati” o “di libera vendita”:

1) possono essere venduti:

  • solo ai maggiori di 14 anni di età;
  • da commercianti in possesso di licenza;

2) il loro possesso non deve essere denunciato all’Autorità di pubblica sicurezza;

3) il loro uso è consentito nel rispetto dell’ordinaria prudenza così come indicata dalle istruzioni d’uso presenti nell’etichetta.

L’attività degli addetti alla fabbricazione e all’uso di fuochi di artificio (RD 635/1940) rientra fra quelle per le quali è richiesto un certificato di abilitazione e gli operatori del settore devono sottoporsi agli accertamenti volti ad escludere l’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope.

* I prodotti si distinguono per l’appartenenza a specifiche “categorie”.
IV Categoria – prodotti per lo più professionali e comunque vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati dal Prefetto a persone munite di specifiche licenze di polizia (porto d’armi, nulla osta all’acquisto). Il loro possesso deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza e l’uso deve essere preceduto da un’autorizzazione di polizia;

V Categoria, gruppo C – prodotti vendibili solo presso esercizi appositamente autorizzati a persone maggiori di anni 18 che esibiscano un documento di riconoscimento al venditore, che ne annota gli estremi sul registro di polizia. Il loro possesso deve essere denunciato all’Autorità di Pubblica Sicurezza e la loro utilizzazione è ammessa solo dietro l’autorizzazione prevista dall’art. 57 del TULPS.

Info: guide fuochi d’artificio Polizia di Stato.

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