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Sistemi antincendio con “sostanze controllate”, misure Ambiente protetto

Passa come Ambiente protetto il Decreto-legge 91/2014, pubblicato sulla GU del 24 giugno ed entrato in vigore il giorno successivo che contiene Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Per quanto riguarda la nostra competenza e l’interesse che dedichiamo alla sicurezza sul lavoro, il provvedimento del Governo si riferisce anche all’attività antincendio.

Infatti, l’art. 11 titola Misure urgenti per la protezione di specie animali, il controllo delle specie alloctone e la difesa del mare… con … la riduzione dell’inquinamento da sostanze ozono lesive contenute nei sistemi di protezione ad uso antincendio e da onde elettromagnetiche, …. parametri di verifica per gli impianti termici civili…

La misura urgente dell’art. 11, si attua con la modifica del DLgs 108/2013*. Il testo originale del disposto prevedeva che “chiunque detiene e non elimina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i sistemi di protezione antincendio contenenti sostanze controllate**, di cui all’art. 3, punto 4), del regolamento (CE n. 1005/2009, Nda), è punito con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda fino a 100.000 euro”.

Con la modifica si introduce il nuovo comma 2 bis dell’art. 5 del DLgs 108/2013, secondo il quale “il termine di sei mesi a partire dal 12.10.2013 (data di entrata in vigore del DLgs Nda)… è differito di ulteriori nove mesi (e cioè fino al 12.01.2016) per i detentori di sistemi antincendio contenenti sostanze controllate** , di cui al più volte richiamato regolamento Ce.

I soggetti detentori di sistemi antincendio dovranno darne comunicazione, entro il 30 settembre 2014, ai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo economico, indicando:

  • l’ubicazione dell’impianto;
  • la natura;
  • la quantità della sostanza.

Per la comunicazione gli interessati devono utilizzare il formato indicato nell’allegato I al Decreto 91/2014.

* Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

** Sono “le sostanze elencate nell’allegato I, inclusi i loro isomeri, sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate”. Nell’allegato I appaiono 8 gruppi di sostanze, distinte a seconda del tipo e del potenziale di riduzione dell’ozono. Il potenziale è stato stimato sulla base delle conoscenze in possesso al momento dell’elaborazione del regolamento CE.

Info:
Decreto-legge 24 giugno 2014 n.91
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