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SINP, ora deve partire

Letture critiche sulle osservazioni della Commissione parlamentare inchiesta infortuni sul lavoro. I.

Si può fare un fermo-immagine dell’andamento della sicurezza sul lavoro in Italia? Lo fa periodicamente la Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno degli infortuni istituita con deliberazione del Senato del 24 giugno 2008.

Nella relazione datata gennaio 2012 si legge che “sebbene… infortuni e  malattie professionali … abbia mostrato negli ultimi anni un trend decrescente, il che rappresenta un segnale certamente positivo, i numeri restano tuttavia ancora troppo elevati ed inaccettabili per un paese civile”.

Nelle premesse la Commissione prende atto che molto di quanto prescritto nel TU 81/08 è stato fatto ma che ”occorre concludere l’emanazione degli atti normativi secondari ancora
rimanenti – peraltro quasi tutti già istruiti – destinati a regolare specifici settori di attività lavorativa”.

Con questo mio intervento comincia una serie di letture critiche sulle osservazioni conclusive della Commissione parlamentare.

Per primo, un aspetto ritenuto di rilevanza strutturale, quello della informatizzazione dei dati relativi agli infortuni. È essenziale avviare quanto prima il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), la banca dati che dovrà riunire tutte le informazioni inerenti agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali e alle attività di prevenzione e vigilanza svolte dai vari enti competenti. Il Sistema, viene rilevato nella relazione commissariale, “sarebbe dovuto partire da tempo, ma ha subito gravi ritardi: finalmente, però, il 21 dicembre 2011 la Conferenza Stato-regioni ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto interministeriale che ne regola il funzionamento”.

Il SINP è stato istituito al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare, valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali … e per indirizzare le attività di vigilanza e per questo è  auspicabile che si dia corso alla sua completa attività.

Il Dlgs 106/2009 che ha integrato il TU sulla sicurezza, ha confermato i contenuti  dei flussi informativi  dell’articolo 8, che devono riguardare:

a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici;
d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;
e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte;
e-bis) i dati degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL.

Continua venerdì 16 marzo: imprenditore edile.

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