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Nulli gli atti nomina Rspp in mancanza dei requisiti dell’art.32

Con decisione n. 20862/2014, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le nomine dei Rspp sprovvisti dei requisiti previsti  dall’ art. 2, lett. f)* e dall’ art. 32 del TU 81/2008 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni).

Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I soggetti devono essere in possesso di: 

  • titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore**;
  • attestato di frequenza… a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative;
  • attestato di frequenza a specifici corsi di formazione a) in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, b) di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali***
  • attestato di frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni.

Le attività di formazione devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino (art. 2, c. 1, lett. i del DLgs 276/2003).

* Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

** In assenza del titolo di studio gli interessati possono svolgere le funzioni di Rspp se “dimostrano di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003″.

*** I corsi devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e Regioni

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