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La richiesta del Durc con la Piattaforma per la certificazione dei crediti

La circolare Inps n. 16 del 30 gennaio 2014 ha per oggetto le modalità di rilascio e di utilizzo del Durc in presenza di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche*.

Nella premessa la circolare ricorda che il Decreto interministeriale dell’Economia e del Lavoro del 13 marzo 2013 ha disciplinato le modalità di attuazione delle norme in materia di revisione della spesa pubblica (spending review del 2012) e che, nello specifico, si è voluto “far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni… ottengano un Durc per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi”.

La nota dell’Inps rinvia alla circolare del Ministero del lavoro n. 40 del 21 ottobre 2013 che aveva fornito i primi chiarimenti a proposito di Durc. Ha, quindi, fornito, a beneficio delle proprie direzioni e servizi territoriali, le indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina dopo che il Ministero dell’economia ha realizzato, all’interno della Piattaforma per la certificazione dei crediti (Pcc): sia la funzione di “Gestione Richieste Durc”, riservata ai soggetti titolari dei crediti; sia la funzione di “Verifica la capienza per l’emissione del Durc”, rivolta agli Enti tenuti al rilascio del Durc.

Attraverso la prima funzione il titolare, registrando il credito vantato sul sistema Pcc, genera sulla Piattaforma la “Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc)…”. Una volta generato sulla Piattaforma, il Documento potrà essere salvato su un dispositivo elettronico oppure stampato, consentendo così all’interessato di procedere alla richiesta del Durc tramite lo Sportello unico previdenziale.

La Pubblica amministrazione che ha ricevuto dall’interessato la richiesta del Durc ex art. 13 bis, c. 5, del DL 52/2012, emessa quindi dalla Pcc, dovrà trasmetterla agli Enti competenti al rilascio del documento di regolarità contributiva.

Con questa procedura, ricorda la circolare Inps del 30 gennaio, viene meno l’obbligo previsto dalla circolare n. 40 del 21 ottobre 2013 del Ministero del lavoro di fornire agli enti tenuti al rilascio del Durc gli estremi identificativi dei crediti certificati. Nel Documento elaborato con la nuova procedura, viene inserito il codice di verifica che consente agli Enti tenuti al rilascio del Durc l’accesso alla “Piattaforma per la certificazione dei crediti”.

* In presenza di una certificazione di uno o più crediti resa dalla Pa (Stato, Regioni, Enti locali Ssn), dalla quale risulta:

  • la sussistenza;
  • l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati, gli Istituti previdenziali e le Casse edili sono tenuti ad attestare la regolarità contributiva.

Info: circolare Inps n. 16 del 30 gennaio 2014.

Continua mercoledì 12 febbraio 2014: Durc Pcc verifica capienza.

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