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La regola tecnica antincendio per i depositi di gas naturale e di biogas

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È stata approvata con decreto del 3 febbraio 2016 la regola tecnica di “prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8 e dei depositi di biogas, anche se di densità superiore a 0,8”.

Gli obiettivi del provvedimento legislativo sono elencati nell’art 2. Nell’ambito della prevenzione incendi, “allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, i dispositivi dei depositi di gas naturale e di biogas (con le caratteristiche di densità dette sopra, ndr)) sono realizzati e gestiti in modo da:

a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.

Le disposizioni tecniche per consentire il raggiungimento di questi obiettivi sono ricomprese nell’Allegato 1 (Regola tecnica, appunto, divisa in 6 sezioni).

La prima sezione definisce, dentro alle disposizioni generali, il campo di applicazione (“Le presenti norme si applicano ai depositi di superficie nei quali il gas viene accumulato in serbatoi fissi o in bombole ed altri recipienti mobili. In particolare però, “qualora il deposito rientri in attività a rischio di incidente rilevante*, si applica anche la normativa vigente in tale materia”.

La sezione II si occupa dei serbatoi fissi e la sez. III depositi in recipienti mobili. A proposito dell’alimentazione diretta di reti da veicoli adibiti al trasporto di gas naturale (sez. IV) ci ha interessato che “il veicolo durante le operazioni di scarico presso gli utenti deve sostare in un’area predeterminata, munita di recinzione di altezza non inferiore a 1,80 m costituita da rete metallica e munita di idonea segnaletica….; le pavimentazione in corrispondenza del punto di sosta del veicolo deve essere resistente alle sollecitazioni meccaniche del mezzo, per una fascia larga almeno 2,00 m oltre la sua proiezione orizzontale, avente pendenza massima non superiore a l%, per evitare movimenti incontrollati del veicolo…”. “Un’ulteriore area deve essere mantenuta completamente sgombra e priva di vegetazione, che possa costituire pericolo di incendio, in modo da garantire un’area di ampiezza complessiva non minore di 7 metri dalla proiezione orizzontale del veicolo” .

Il veicolo in sosta deve rispettare queste distanze:

  • distanza di protezione: 5 m;
  • distanza di sicurezza interna: 10 m;
  • distanza di sicurezza esterna: 20 m;
  • distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 30 kV: 30 m;
  • distanza dalle linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV e fino a 30 kV: 15 m.

Le linee elettriche aeree di tensione non superiore a 1kV non possono comunque attraversare l’area occupata dal veicolo…”.

Sez. V, operazioni di carico/scarico. “Il caricamento del veicolo adibito al trasporto di gas naturale può avvenire, in alternativa alle stazioni di compressione, anche direttamente dai metanodotti, mediante appositi punti di collegamento…”. Seguono le specifiche regole sulle arre di sosta dei veicoli, la pavimentazione, le distanze dalle linee elettriche.

Sezione VI disposizioni comuni. Fra le altre, le regole sul personale. “Il personale addetto alle operazioni di carico/scarico deve essere di provata capacità e possedere le cognizioni necessarie per una corretta e sicura esecuzione di tutte le operazioni connesse… deve aver frequentato uno specifico corso** di addestramento.
Al termine di ciascun corso, che comprende una parte teorica e una parte pratica, viene rilasciato ai partecipanti un attestato di proficua frequenza”.

* DLgs 105/2015 n. 105 (“Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”).
** L’organizzazione del corso è affidata ad organismi qualificati. I requisiti degli organismi, le modalità di effettuazione dei corsi ed i relativi programmi sono stabiliti dal Dipartimento dei Vigili del fuoco del Ministero dell’interno.

Info: GU n.35 del 12 febbraio 2016, Decreto 3 febbraio 2016

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