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Prevenzione incendi nei campeggi e villaggi turistici

Le strutture turistico – ricettive all’aria aperta (campeggi, villaggi turistici) con capienza superiore a 400 persone, devono conformarsi alla normativa antincendio.

L’obbligo deriva dal nuovo regolamento di prevenzione incendi contenuto nel DPR 151/2011, nel cui allegato 1 (attività soggette alle visite e ai controlli dei VVF) questa categoria ricettiva viene aggiunta alla già esistente voce “Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico – alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto”.

Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 7 ottobre 2011 ma le strutture interessate e già  esistenti devono adottare tutti gli adempimenti di prevenzione incendi entro il 6 ottobre 2012, entro la scadenza, dunque, di un anno dall’efficacia del provvedimento.

Gli adempimenti amministrativi si riferiscono alla presentazione al Comando dei Vigili del Fuoco:

a) del progetto di prevenzione incendi (per l’esame e l’approvazione del Comando)
b)  della segnalazione di inizio attività (SCIA),  dopo la conclusione degli eventuali lavori di adeguamento.

Non vi sono al momento specifiche (*) norme tecniche in materia di prevenzione incendi nei campeggi e villaggi turistici ma, a proposito della sicurezza in generale, si legge nell’art. 6 del nuovo regolamento DPR 151/2011: “i responsabili delle attività di cui all’Allegato I …non soggette alla disciplina del  TUS 81/08…hanno l’obbligo:

  • di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate;
  • di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all’atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA…;
  • di assicurare un’adeguata informazione 1- sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, 2- sulle misure di prevenzione e protezione adottate, 3- sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e  4- sulle procedure da attuare in caso di incendio;
  • di annotare  gli interventi di controllo – manutenzione e quelli di informazione  in un apposito registro che deve essere conservato aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando”.

(*) L’assenza di norme (che sono di competenza regionale) viene lamentata da tempo non solo dalle categorie direttamente responsabili di settore (specialmente in relazione alla progettazione di una rete di idranti in rapporto alla vegetazione circostante le strutture) ma anche degli utilizzatori delle stesse (assenza di estintori, distanze fra unità abitative, distanze fra camper-roulotte…).

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