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Premio speciale ai partecipanti ai corsi di istruzione e formazione professionale

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Il DM 12 febbraio 2016 ha approvato la determinazione n. 460 dell’11 dicembre 2015 adottata dal Presidente dell’Inail che stabilisce in via sperimentale, per gli anni 2016-2017, il premio speciale unitario annuale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale dovuto dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari accreditati dalle Regioni per l’erogazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale. L’importo del premio speciale è di € 58,00.

Come indicato dalla delibera dell’Inail:

  1. l’importo del premio non tiene conto dei maggiori rischi lavorativi legati all’attività formativa svolta negli ambienti di lavoro*;
  2. il premio speciale unitario è fissato con riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimale di rendita vigente alla data di inizio dell’anno formativo ed è aggiornato automaticamente in relazione alle eventuali variazioni apportate annualmente all’importo giornaliero del predetto minimale;
  3. il premio è dovuto per ciascun allievo;
  4. il premo non è frazionabile;
  5. il premio garantisce la copertura assicurativa per l’intero anno formativo che convenzionalmente inizia il primo settembre di ogni anno e termina il 31 agosto dell’anno successivo.

Nel punto 4 della delibera Inail sono incluse le modalità operative relative al premio. In particolare “le Istituzioni formative e gli istituti scolastici paritari, accreditati dalle Regioni, per attivare la copertura assicurativa annuale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie, comunicano all’Inail esclusivamente in via telematica, l’avvio dei corsi per ciascuna sede formativa, entro la data di inizio del rimo dei corsi previsi nell’anno”.

Il DM del 12 febbraio prevede la possibilità che il premio speciale unitario di € 58,00 venga rideterminato con decreto interministeriale su proposta dell’Inail, per ciascuna annualità, “in relazione agli eventuali maggiori oneri, accertati in sede di monitoraggio da parte dell’Inail, inerenti l’attività formativa negli ambienti di lavoro che non trovano copertura nel limite massimo di spesa annuale di 5 milioni di euro, posti a carico del bilancio dello Stato, al fine di assicurare il rispetto di detto limite di spesa”.

* Il cui onere è posto a carico del bilancio dello Stato.

Info: 
decreto Ministero Lavoro 12 febbraio 2016 pubblicità legale 29 marzo 2016 
circolare Inail n.4 del 23 febbraio 2016

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