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Pensione anticipata addetti ai lavori usuranti, scadenze e modalità domande

In questi giorni è stato pubblicato in GU il Decreto 20 settembre 2011 in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti previsti dalla legge 183/2010 (di delega al Governo, fra l’altro, in materia di lavori usuranti).

Nell’indicare le modalità e i tempi di presentazione delle domande di accesso al beneficio (entro il 30 settembre 2011 qualora il lavoratore avesse già maturato o maturasse i requisiti agevolati  entro il 31 dicembre 2011; entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012), il decreto chiarisce che restano fermi “il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati”.

L’istruttoria delle domande trasmesse verrà svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale del lavoratore che eseguirà la verifica dei requisiti necessari per accedere al beneficio e che potrà avvalersi, in questo, dei rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi, del ministero del Lavoro  ma anche della collaborazione di rappresentanti delle aziende sanitarie locali o di altri enti pubblici.

Per evitare eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, il decreto prevede lo svolgimento di operazioni di monitoraggio delle domande accolte attraverso l’analisi dei dati provenienti dall’accentramento, presso l’INPS, delle informazioni trasmesse dagli enti previdenziali. E se l’onere finanziario accertato risulterà essere superiore allo stanziamento previsto, la decorrenza dei trattamenti pensionistici anticipati sarà differita in ragione della data di maturazione dei requisiti agevolati.

Il decreto del 20 settembre ai fini della procedibilità della domanda di accesso al beneficio di anticipazione del pensionamento da parte dei dipendenti addetti a lavori usuranti, contiene, in due distinte tabelle, le informazioni sulla documentazione minima da presentare da parte di chi opera presso privati o presso pubbliche amministrazioni.

I documenti sono richiesti:

  • Per lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (art. 2 D.M. 19 maggio 1999);
  • per lavoratori a turni, di cui all’art. 1, comma 2, lettera g), D.Lgs. n. 66/2003, che prestano la loro attività nel periodo notturno …. per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 2 il 30 giugno 2009 e non inferiore a 64 per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato al 1° luglio 2009 (oppure, lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 66/2003, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo);
  • per lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all’elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 del DLgs. n. 67/2011, cui si applicano criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 c.c., impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità;
  • per conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

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