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L’art. 38 della L.98/2013 semplifica anche nella prevenzione incendi

Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte dall’allegato 1 dell’art.11, c. 4, del Dpr 151/2011* (cat. B e C), sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare** “qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità”. Questo il contenuto dell’art. 38 (Disposizioni in materia di prevenzione incendi), della Legge di conversione 98/2013 del “Del fare”.

L’istanza preliminare deve essere presentata, secondo quanto prescritto dal punto 2 del citato art. 38, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del DPR 151/2011 (e cioè entro il 29 settembre 2015).

Credo opportuno inserire qui sotto alcune parti del commento del Comando dei VVF sull’importanza del Regolamento di cui al Dpr 151/2011.

“Per la prima volta, in una materia così complessa, viene concretamente incoraggiata un’impostazione fondata sul principio di proporzionalità, in base al quale gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione alla dimensione, al settore in cui opera l’impresa e all’effettiva esigenza di tutela degli interessi pubblici”.

E ancora: “il nuovo regolamento attualizza l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa”…

* L’allegato elenca le attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi. L’allegato fa parte del Regolamento per la semplificazione della disciplina dei procedimenti sulla prevenzione incendi (che sostituisce il Dm Interno del 4 maggio 1998 sulle Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio di procedimenti di prevenzione incendi… all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco).

** La richiesta viene inviata “al Comando dei VVF per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio”.

I progetti … corredati dalla documentazione, vengono esaminati dal Comando che, entro trenta giorni: a) può richiedere documentazione integrativa; b) entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa, si pronuncia sulla conformità dei progetti  alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi.

Continua lunedì 9 settembre: nuovi modelli piano di sicurezza.

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