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L’autocertificazione del lavoratore autonomo in cantiere

Con riferimento al TU 81/08, art. 90, comma 9 (“Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo… verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare…) e all’ Allegato XVII (modalità di detta verifica) dello stesso TU,  al lavoratore autonomo è consentito di  sottoscrivere l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cui risulta che:

a) In cantiere vengono utilizzate le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali* elencate nel POS;
b)  le attrezzature e le macchine sono idonee alle lavorazioni previste:
c) il dichiarante custodisce la specifica documentazione che attesta la conformità alle disposizioni del TU, di macchine, attrezzature e opere provvisionali ;
d)  i dpi  in dotazione sono quelli indicati nel POS;
e)  il dichiarante ha adempiuto – come può essere accertato dalle certificazioni conservate –  alla propria formazione;
f)  il dichiarante si è sottoposto, con esito positivo, all’ accertamento della propria idoneità sanitaria al lavoro.

L’interessato allega alla dichiarazione sostitutiva: il POS, il documento di iscrizione alla Camera di commercio, il documento di regolarità contributiva (DURC). Presenta,  inoltre, la fotocopia del documento di identità che esonera il dichiarante dall’autenticazione della sottoscrizione (DPR 445/2000).

(*) strutture o un manufatti con durata temporanea, che non faranno parte dell’opera compiuta e che verranno rimossi prima..

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