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Il DURC e le pubbliche amministrazioni

Con l’istituzione della Banca dati unica per la partecipazione alle gare d’appalto, le amministrazioni pubbliche potranno consultare un fascicolo elettronico della documentazione d’impresa e svolgere i controlli sul possesso dei requisiti senza richiedere la documentazione alle imprese.

L’art. 14, c. 6 bis, della nuova legge sulle semplificazioni riguarda il Documento unico regolarità contributiva (DURC) e precisa che nell’ambito dei lavori pubblici e privati dell’edilizia, le amministrazioni pubbliche devono “acquisire d’ufficio” (*) il documento.

La presentazione del DURC viene richiesta dall’impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (intermediari), oppure dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, oppure dagli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti, oppure, infine, dalle SOA, che sono società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale “di accertare ed attestare l’esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva” (art.8 c.. 3 L.109/1994).

Dal 13/02/2012 il DURC per appalti pubblici va richiesto solo dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti.

Queste tipologie di DURC riguardano:

  • appalti/subappalti/affidamenti di contratti pubblici di lavori, forniture o servizi;
  • contratti pubblici di forniture o servizi in economia con affidamento diretto;
  • agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.

(*) Accertamenti d’ufficio, Art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) (sintesi):

  • le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati (le amministrazioni)… sono tenute ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
  • …. (le amministrazioni sono tenute) ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato …;
  • …quando (le amministrazioni) operano l’acquisizione d’ufficio … possono procedere anche per fax e via telematica;
  • … le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

I documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

Continua venerdì 13 aprile

Leggi anche: Semplificazioni, invariato il regime dei controlli per la sicurezza nelle imprese.

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