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Fissate per il 2013 le prestazioni alle famiglie delle vittime sul lavoro

Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro è stato istituito con la L. 296/2006, con l’obiettivo indicato nell’art. 1, c. 1187, di “assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni … (Dpr 1124/1965)”*.

Sulla materia interviene anche l’ art. 9, c. 4, lett. d) del TU 81/08 che dispone che l’Inail (e l’Ipsema per il settore marittimo) eroghi, “previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, le prestazioni del Fondo”.

Il Ministero del Lavoro ha tenuto conto dello stanziamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2013 “disponibile sul corrispondente capitolo di bilancio a tal fine destinato” e con un decreto, pubblicato sulla GU del 29 luglio, ha fissato l’importo delle “prestazioni di sostegno alla famiglie” per gli eventi verificatisi tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2013. Gli importi sono fissati in relazione alle tipologie degli eventi (A, B, C e D) tenuto conto del numero dei superstiti delle vittime del lavoro (1, 2, 3 o più di 3)**.

Le procedure, i requisiti e le modalità di accesso ai benefici del Fondo sono state definite con il decreto del Ministro del lavoro della salute del 19 novembre 2008.

*Le prestazioni sono erogate esclusivamente per infortuni avvenuti successivamente al 1° gennaio 2007 e che abbiano comportato il decesso del lavoratore. Sono quindi esclusi sia le malattie professionali che gli infortuni avvenuti precedentemente al 1° gennaio 2007 con decesso successivo a quella data.

** Si tratta, in questo caso, della prestazione una tantum, che è il primo dei benefici previsti a favore dei familiari superstiti. Il secondo consiste nell’anticipazione della rendita dei superstiti (che “è pari a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la liquidazione delle rendite. Tale anticipazione è prevista esclusivamente per i superstiti di lavoratori soggetti alla tutela assicurativa obbligatori ed è erogata unitamente alla prestazione una tantum”).

Info: GU 29 luglio 2014 – Decreto 20 aprile 2014

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