Richiedi un preventivo gratuito

L’autocertificazione per ottenere il contributo esonerativo (lavori a rischio elevato)

0

Sulla scorta del DLgs 151/2015 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese in materia di lavoro), il Ministero del Lavoro ha pubblicato il 10 marzo un decreto sulle modalità di versamento del contributo esonerativo al quale sono tenuti privati ed enti pubblici economici. Si tratta dell’esonero dall’obbligo previsto dalla norma per il diritto al lavoro dei disabili (L.68/1999) con riferimento agli “addetti impegnati in lavori a rischio elevato”*.

Per ottenere l’esonero (art. 3 del decreto) le imprese interessate devono presentare un’autocertificazione per via telematica.

Come si calcola la quota di esonero? Rispondono i commi 5 e 6 dell’art. 3 del decreto ministeriale. “Ai fini del calcolo del contributo esonerativo e della compilazione del modello di autocertificazione è resa disponibile una procedura telematica assistita per la determinazione della quota di riserva, della base netta, della quota netta e della quota di esonero massima sulla base degli altri dati dichiarati”. “In assenza di variazioni della quota di esonero, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi dell’esonero effettuando il versamento del contributo per il successivo trimestre”.

In sede di prima applicazione “l’autocertificazione è presentata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto** e il versamento deve coprire l’intero periodo dalla data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero, al termine del trimestre in cui è presentata l’autocertificazione”.

“La data dalla quale il datore di lavoro ha inteso avvalersi dell’esonero non può essere antecedente l’entrata in vigore del DLgs 151/2015 (24/09/2015), né può essere successiva ai 60 giorni dall’insorgenza dell’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità”.

* Lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per 1000.
** Si deve tenere conto della registrazione della Corte dei Conti (16 aprile 2016) e della successiva pubblicazione da parte del Ministero del lavoro.

Info: decreto Ministero Lavoro 10 marzo 2016

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo