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Manifestazioni fieristiche, come allestirle in sicurezza, la circolare sul Decreto 22 luglio

Il capitolo Campo di applicazione delle Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione delle manifestazioni fieristiche, si rifa, come quello riferito agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, al Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

Il Capo Il del Decreto concerne le disposizioni relative all’attività di approntamento e smantellamento di:

  • strutture allestitive;
  • tendostrutture;
  • opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche.

Le disposizioni si applicano esclusivamente alle fasi di montaggio e smontaggio che si configurano come un’attività assimilabile a quella cantieristica.

Sono escluse dal campo di applicazione le strutture allestitive aventi un ridotto sviluppo in altezza, inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle strutture allestitive biplanari, il secondo livello di contenute dimensioni, inferiore a 100 m2. Sono anche escluse le tendostrutture con un’altezza all’estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi.

Nel dare la definizione di luogo/sito della manifestazione, secondo quanto indicato nelle Istruzioni “le situazioni in cui ha luogo l’installazione di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee” sono: 1) all’interno di una struttura organizzata, al chiuso o all’aperto; 2) all’interno di un’area organizzata una tantum per il particolare evento.

Le disposizioni applicabili sono quelle del Capo II del Titolo IV del TU 81/08 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota). In particolare “nel montaggio e smontaggio delle strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee:

  • si deve tener conto delle attività di trasporto e carico/scarico dei materiali, con la valutazione ed individuazione delle aree dedicate e delle attrezzature da utilizzare;
  • si deve tenere conto degli altri eventuali cantieri attigui con i conseguenti fattori esterni interferenti;
  • si deve tener conto di eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante e per gli altri cantieri attigui avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto, b) avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)”.

Anche qui:

  • i lavoratori devono essere appositamente formati, informati ed addestrati;
  • il controllo e la manutenzione degli elementi costituenti le strutture… devono avvenire secondo le informazioni fornite dal produttore delle strutture, allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità”;
  •  in particolare il controllo degli elementi che costituiscono le strutture deve essere effettuato prima di ogni montaggio.

Oltre a quanto indicato dal costruttore delle strutture, sono applicabili le indicazioni contenute nell’All. XIX del TU 81/08 (Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici… prima e durante l’uso).

Leggi: sicurezza spettacoli musicali, ci sono le istruzioni

Info: circolare n.35 24 dicembre 2014 sicurezza lavoro spettacoli 

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