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L’allegato 1 del Clp, sostanze e miscele, in vigore dal 1° giugno

Sono numerosi gli interventi del nostro giornale a proposito della classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele la cui regolamentazione (Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008) modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e modifica il Regolamento (CE) n. 1907/2006 Reach.

Abbiamo anche più volte ricordato che dal 1° giugno 2015 l’unico riferimento normativo vigente in materia sarà appunto il Regolamento (CE) 1272/2008 (Clp – Classification, Labelling and Packaging).

Si ritengono, pertanto, acquisite le informazioni generali sul Clp. Sarà nostra cura, peraltro, integrare le precedenti pubblicazioni con ulteriore analisi del Regolamento, a partire dal suo Allegato 1, che:

  • enuncia i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele nelle classi di pericolo e nelle loro differenziazioni;
  • fissa disposizioni aggiuntive sulle modalità di applicazione di tali criteri.

Nella prima parte vengono illustrati i principi generali per la classificazione* (classificazione delle sostanze e delle miscele, cooperazione finalizzata al soddisfacimento del Regolamento Clp; ruolo e applicazione del giudizio di esperti e determinazione della forza probante; limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e valori soglia generici; principi ponte per la classificazione delle miscele quando non sono disponibili dati sperimentali per la miscela in quanto tale) e dell’etichettatura** delle sostanze.

Ecco le sostanze di cui tratta la prima parte dell’allegato (dopo aver descritto le caratteristiche e le dimensioni che devono possedere le relative etichette): bombole del gas trasportabili; aerosol e contenitori muniti di un dispositivo sigillato di nebulizzazione e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose in caso di aspirazione; metalli in forma massiva, leghe, miscele contenenti polimeri, miscele contenenti elastomeri; esplosivi immessi sul mercato destinati a produrre effetti esplosivi o pirotecnici. Sezioni speciali della prima parte riguardano la richiesta di utilizzare una denominazione chimica alternativa, la scelta della o delle denominazioni chimiche per le miscele destinate all’industria profumiera, delle esenzioni dalle prescrizioni in materia di etichettatura e imballaggio).

Nella seconda parte dell’allegato si trattano i pericoli fisici derivanti dagli esplosivi, dai gas infiammabili, dagli aerosol infiammabili, dai gas comburenti, dai gas sottopressione, dai liquidi e dai solidi infiammabili, dalle sostanze e miscele autoreattive, dai liquidi e solidi pirofirici, dalle sostanze autoriscaldanti, dalle sostanze autoriscaldanti, dalle sostanze che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili, liquidi e solidi comburenti, perossidi organici, sostanze e miscele corrosive per i materiali).

Nel prossimo articolo si tratteranno gli argomenti delle altre parti dell’allegato al Clp.

* I fornitori devono decidere essi stessi in merito alla classificazione di una sostanza o miscela… In alcuni casi, la decisione relativa alla classificazione di una sostanza è adottata a livello di Unione europea e i fornitori hanno l’obbligo di applicare la classificazione e l’etichettatura armonizzate.

** I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio prima di immetterla sul mercato se la sostanza è classificata come pericolosa e se la miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di una determinata soglia.

Continua mercoledì 27 maggio 2015: sostanze chimiche pericolose salute

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