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Adesso lo sfruttamento è più grave se c’e anche omissione di misure sicurezza

Nei provvedimenti della manovra governativa di fine agosto, convertiti in legge finanziaria in questi giorni, non ci sono solo politiche rigide per affrontare e superare la gravissima crisi economica. Infatti, la nuova legge 138/2011, coordinata con la legge di conversione 148/2011, ha introdotto, fra l’altro, alcune  modifiche in materia di reato per sfruttamento del lavoro, reato che viene punito con maggiore severità se vi è anche violazione della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Tant’è che in presenza di questo specifico aggravante,  la pena:

  • È aumentata di almeno 1/3 e sino alla metà prevede persino la reclusione fino a 12 anni;
  • è accompagnata  da una multa di 3.000 euro per ogni lavoratore coinvolto.

Così, la norma coordinata 148, all’articolo 603 del codice penale inserisce l’art. 603-bis (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), nel quale, fra l’altro, si legge: “costituisce  indice  di  sfruttamento  la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la sistematica violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene  nei luoghi  di  lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza  o  l’incolumità personale;
4) la sottoposizione  del  lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti“.

E ancora: costituisce “aggravante specifica” e comporta “l’aumento della pena da un terzo alla metà…  (omissis)…3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”.

Nell’altro articolo inserito (Art. 603-ter, Pene accessorie), si legge, inoltre, che la condanna per i delitti di sfruttamento possono importare, in presenza di specifiche situazioni, “l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, nonchè il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi  riguardanti  la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti” ed in altri casi possono  importare anche “l’esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonchè dell’Unione europea, relativi  al  settore  di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento”.

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