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Sicurezza cantieri, le modifiche al Testo Unico per la bonifica degli ordigni bellici

ROMA – Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2012 la legge 1 ottobre 2012, n. 178 recante Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

Arriva quindi a conclusione l’iter legislativo di una legge che ha l’obiettivo di prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo e interviene con alcune modifiche al D. Lgs.81/08.

Nello specifico le modifiche riguardano gli articoli 28 (Oggetto della valutazione dei rischi), 91 (Obblighi del coordinatore per la progettazione), 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento) e 104 (Modalità attuative di particolari obblighi) ed gli allegati XI (Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori) e XV(Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili).

Si sancisce la necessità di eseguire la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni residuati bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri. Con modifica all’art. 91 la funzione è attribuita al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP). Al menzionato articolo è aggiunto il seguente comma: “2-bis. Fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis. L’attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell’autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché’ mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”.

Altra novità è nella modifica dell’art.104 con cui si individuano i requisiti necessari per le imprese specializzate che possono effettuare le attività di bonifica: “4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 91, l’impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L’idoneità dell’impresa è verificata all’atto dell’iscrizione nell’albo e, successivamente, a scadenze biennali”.

L’istituzione del suddetto albo è sancita entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, sentiti il ministro dell’Interno, il ministro dello Sviluppo economico e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Le modifiche del D.Lgs 81/2008 introdotte con la legge n. 178/2012 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Ministero della Difesa che andrà ad istituire l’apposito albo di idoneità per imprese specializzate in bonifica bellica preventiva e sistematica.

Info: Legge 1 ottobre 2012, n. 177.

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