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Datore lavoro garante incolumità lavoratori, sentenza Cassazione

ROMA –  Un breve approfondimento oggi su una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 6854 del 21 febbraio 2012,  che ha confermato una condanna per omicidio colposo a un datore di lavoro reo di non aver messo a disposizione del suo dipendente un macchinario di ultima generazione e dotato di specifici sistemi di sicurezza.

Una sentenza che ha sottolineato il principio di responsabilità del datore di lavoro, quale unico soggetto garante dell’incolumità fisica dei lavoratori.

Il caso origina da un incidente mortale avvenuto nel 2000 in provincia di Rimini, incidente che ha trgicamente coinvolto un uomo, C.C. mentre conduceva in salita un rullo compattatore che non era munito di sistema di frenata sufficientemente sicuro.

Queste le motivazioni del rigetto del ricorso intentato da M.M., datore di lavoro imputato di omicidio colposo: “La Suprema Corte afferma che il profilo di colpa evidenziato a carico dell’imputato, e rimasto provato, è rappresentato dal fatto d’aver messo a disposizione del C.C. una macchina che presentava un rischio intrinseco molto elevato: quello di non essere più governabile se, in un percorso inclinato, per una qualunque ragione (rottura meccanica od errata manovra del conduttore) si fosse verificato -come appunto è accaduto nel caso di specie – lo scollegamento della trasmissione dal motore con messa in folle del mezzo.” Il mezzo, non più frenato, retrocedeva prendendo velocità e, capovolgendosi, uccideva l’operaio.

La Corte Suprema, ha sottolineato data la premessa che “il rischio specifico, legato all’inefficienza strutturale dell’azione frenante meccanica, per quanto in precedenza esposto (risultati della perizia di ufficio) poteva essere scongiurato mettendo a disposizione del lavoratore una macchina di nuova generazione, dotata di un sistema frenante idraulico – anziché meccanico -che, sostanzialmente, impedisce la messa in folle”. Da ciò quindi “si può affermare, in termini di assoluta certezza, che se la macchina messa a disposizione del C.C. fosse stata quella di nuova generazione, dotata di un sistema frenante diverso ed efficiente, l’infortunio non si sarebbe verificato”.

Quella che ne risulta è quindi una completa responsabilità del datore di lavoro che è venuto meno al suo obbligo di garante dell’incolumità del lavoratore, obbligo cui deve ottemperare
predisponendo tute le misure preventive, mettendo a disposizione gli strumenti più idonei a un sicuro svolgimento della attività lavorativa ed esercitando costante azione di controllo e vigilanza: “A carico del datore di lavoro, ai sensi della normativa di cui al d.P.R. 547/1955 (art.391-392-6 ) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (art.4 D.L.G.S. 626/1994) ed anche in riferimento alla norma cd. “di chiusura del sistema” ex art. 2087 C.C., sussiste un obbligo di predisporre le misure idonee a rendere sicuro l’espletamento dell’attività lavorativa dei dipendenti ed il controllo dell’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell’incolumità fisica del prestatori di lavoro, con l’ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l’evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall’art. 40 C.P.P. comma 2.”

Per approfondire: Cassazione Penale, 21 febbraio 2012, n. 6854 – Infortunio mortale per mancanza di misure di sicurezza del rullo compattatore: necessità di macchine di nuova generazione

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