Richiedi un preventivo gratuito

Ordigni bellici nei cantieri, una proposta di legge per lavorare in sicurezza

ROMA – Continua l’iter della proposta di legge C. 3222,  presentata dall’onorevole Silvano Moffa (FLI) con altri colleghi parlamentari, che intende modificare in più parti il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 con la finalità di introdurre norme volte a prevenire i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili interessati da attività di scavo.
Le Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali, in sede di Comitato ristretto, hanno quindi esaminato nella seduta del 17 novembre scorso le Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni.

La proposta di legge è accompagnata da una relazione introduttiva in cui l’onorevole Moffa solleva il problema della ingente quantità di ordigni bellici inesplosi disseminati su tutto il territorio nazionale, ritrovati durante attività di scavo: ne sarebbero stati rinvenuti circa 10.000 solo sulle tratte che riguardano l’Alta Velocità ferroviaria! Questo rende le attività di bonifica imprescindibile, anche sotto il profilo della tutela e garanzia dei  lavoratori di cantieri temporanei dal rischio di esplosione dovuta ad accidentale attivazione dei residuati bellici.
La normativa vigente sulla salute e sicurezza sul lavoro, il T.U. 81/2008, non contempla specificamente una valutazione di rischio nelle aree oggetto di attività di scavo, anche se l’onere derivante dalla bonifica degli ordigni bellici risulta già previsto nella realizzazione delle opere pubbliche.

SILVANO MOFFA (Fli)

L’onorevole Moffa ravvisa quindi la necessità di inquadrare tali interventi nell’ambito di quelli volti ad assicurare una sempre maggiore sicurezza sui cantieri, intervenendo quindi nel campo applicativo legislativo del Testo Unico.
Si solleva inoltre la questione di definire i requisiti per abilitare le imprese a operare interventi di bonifica da ordigni bellici, per quanto riguarda le capacità tecnico-economiche, la disponibilità di idonee attrezzature e il personale in possesso dei brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa. Dalla mancata regolamentazione di questo aspetto possono verificarsi episodi come quelli citato dall’onorevole nella sua relazione introduttiva in cui lavori di bonifica erano stati affidati a ditte per un preventivo sei volte inferiore a quello stimato, cosa questa  che induce a pensare che lavoro di bonifica venga realizzato in gravissime condizioni di rischio per chi lo opera o effettuato in modo parziale e incompleto.
La proposta di legge si pone quindi l’obiettivo di regolare tutto ciò intervenendo sugli articoli 28, 91, 100, 104, nonché sugli allegati XI e XV, del decreto legislativo n.81 del 2008.

Dal Dossier di documentazione presentato in Camera dei deputati – XVI Legislatura, redatto dal Servizio Studi – Dipartimento istituzioni riportiamo un estratto degli  Elementi per l’istruttoria legislativa in cui si esaminano gli articoli oggetto d’intervento.

«All’articolo 28, comma 1, si prevede che le aziende debbano tener conto, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, interessati da attività di scavo.
Si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del d.lgs. n.81/2008, nel disciplinare la valutazione dei rischi, prevede che nell’ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi vengano predisposte le indicazioni operative cui le aziende debbono attenersi con riferimento a tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

All’articolo 91, comma 1, viene demandato al coordinatore della progettazione, fatta salva l’idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, la valutazione del rischio della presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo, sulla base del parere espresso dall’autorità militare competente per territorio. Nel caso in cui il coordinatore della progettazione, sulla base del parere espresso dall’autorità militare, giudichi necessario procedere alla bonifica preventiva del sito, il committente provvede a incaricare un’impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 104, comma 4-bis
Il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 81/2008, è il soggetto, in possesso di specifici requisiti, incaricato dal committente, o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91 (redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’allegato XV; predisposizione di un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; coordinamento dell’applicazione di specifici principi e condizioni generali di tutela).

All’articolo 100, comma 1, ove si disciplina il piano di sicurezza e coordinamento, vengono specificamente previsti i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo;
Il piano di sicurezza e coordinamento, che è parte integrante del contratto di appalto, è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI. Il piano è altresì corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza.

All’articolo 104, recante le modalità attuative di particolari obblighi connessi all’attività dei cantieri temporanei o mobili, vengono definiti i requisiti che devono possedere le impresa specializzate autorizzate ad eseguire le attività di bonifica degliordigni. Tali imprese devono essere, in particolare, in possesso di un’adeguata capacità tecnico-economica, impiegare idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l’espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e risultare iscritte a un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa, con apposito decreto interministeriale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Allo stesso decreto è inoltre demandata la definizione dei criteri per la verifica dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonché la valutazione biennale della stessa idoneità.

Agli
allegati XI e XV vengono previste integrazioni conseguenti alle modifiche disposte dagli articoli precedenti. Si prevede, pertanto, che i lavori che espongono i lavoratori al rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo vengano ricompresi nell’Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori (nuovo punto 1-bis dell’Elenco di cui all’Allegato XI), mentre il rischio di esplosione derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso rinvenuto durante le attività di scavo viene ricompreso tra l’analisi dei rischi cui è obbligato il coordinatore per la progettazione in riferimento all’area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze (nuova lettera b-bis del punto 2.2.3 dell’Allegato XV).»

Ti potrebbe interessare

Contenuti sponsorizzati
    Condividi questo articolo