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Rischi incendi esplosioni edilizia e agricoltura; bonifica amianto, volumi Inail

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Sicurezza lavoro e rischio incendi ed esplosioni in agricoltura e in edilizia. Bonifica amianto. Sono i tre argomenti trattati da Inail in altrettante recenti pubblicazioni di febbraio 2021 che illustrano situazioni di rischio, normativa, prevenzione, figure professionali coinvolte.

Rischio incendi edilizia e agricoltura

I volumi sul rischio incendi ed esplosioni in edilizia e agricoltura sono stati curati da Inail (Dit e Contarp) e dai Vigili del Fuoco Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti.

Due pubblicazioni che raccolgono normativa, prassi ed elementi operativi, fonti di rischio, gestione della sicurezza e prevenzione, ruoli e competenze sulle quali ricadono le differenti responsabilità.

L’analisi dei luoghi maggiormente a rischio incendio, da una parte ad esempio depositi di gas, serbatoi, depositi di carta e gruppi elettrogeni; dall’altra fieno e sterpaglie, i frantoi oleari, i depositi di fitofarmaci e di carburante, gli ambienti confinati, il biogas.

Analisi dettagliate di due settori lavorativi complessi, nei qual insistono pluralità di cause di incendio, a loro volta causa di infortuni sul lavoro gravi e mortali.

I volumi:

Bonifica amianto

Il terzo documento è Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte, e ha l’obiettivo di fornire informazioni ai soggetti interessati dalle attività di bonifica e agli organi di vigilanza. Per la necessaria gestione della sicurezza e della prevenzione sul lavoro. Curato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici.

Procedure di bonifica, figure professionali, normativa, la gestione del cantiere, formazione degli addetti e di tutto l’organigramma aziendale e iter autorizzativi, il medico competente.

La gestione delle emergenze, le FAQ, l’uso dispositivi di protezione collettiva Dpc e individuale Dpi.

Così Inail nel nota introduttiva al volume: “il testo è un documento di riferimento che non può sostituire la valutazione e la gestione del rischio sito specifico, da integrare con procedure adeguate di lavoro e di emergenza, e con attività di sorveglianza sanitaria, formazione, informazione e addestramento degli operatori”.

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