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Responsabilità lavoratore in materia sicurezza lavoro, Wp Olympus 37

URBINO -Pubblicato nei Working papers di Olympus il saggio n.37 L’individuazione e le responsabilità del lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro, curato da Mariantonietta Martinelli, avvocato del Foro di Trani, specialista in Diritto del lavoro e sicurezza sociale presso l’Università di Bari.

L’autrice nell’opera ripercorre l’evoluzione storica della normativa italiana al fine di mettere in luce la nascita e l’affermazione della ratio che introduce gli obblighi di sicurezza anche per i lavoratori.

Per lungo tempo il lavoratore ha rivestito esclusivamente il ruolo di beneficiario delle norme prevenzionistiche, con gli obblighi totalmente a carico del datore di lavoro e dei suoi collaboratori. Il lavoratore era quindi semplicemente il soggetto da tutelare, senza alcun obbligo giuridico.

Una ratio del tutto diversa si afferma con l’entrata in vigore della Legge 626/94 (ora abrogata) il cui art. 5 elenca gli obblighi dei lavoratori e sancisce che “Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”. 

Nella normativa vigente, il D.lgs. n. 81/2008, gli obblighi a carico dei lavoratori in materia di sicurezza sono elencati  nell’art. 20:

“I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente”.

Con l’entrata in vigore del Testo Unico il lavoratore diventa quindi titolare di una serie di precetti antinfortunistici. Sulla base delle nuove norme la studiosa passa quindi in rassegna la casistica che si può prospettare nel caso di violazione degli obblighi di sicurezza analizzando la possibile imputazione e la ripartizione delle responsabilità fra datore di lavoro e lavoratore:

  • l’assenza di responsabilità del lavoratore in difetto di cooperazione datoriale;
  • la responsabilità concorrente del lavoratore in caso di cooperazione datoriale;
  • la responsabilità esclusiva del lavoratore.

Per approfondire: Wp Olympus 37

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