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Porte antincendio, prorogata sostituzione dispotivi di 24 mesi

ROMA – Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre il decreto del ministero dell’Interno D.M. 6 dicembre 2011 recante “Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio”.Decreto che proroga il termine ultimo per la sostituzione di porte antincendio di due anni. (Entro novembre 2012).

La presente norma aggiorna quanto disposto in materia di maniglioni antipanico nel precedente decreto 3 novembre 2004 (Leggi anche: “Maniglioni antipanico, si o no?“) e di armonizzarlo a quanto sancito nel decreto del presidente della Repubblica n. 151 del 1° agosto 2011 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″. (Leggi: “Disciplina amministrativa prevenzione incendi, decreto semplificazione“).

Il Ministro, considerata la necessità “di un approfondimento tecnico in ordine al mantenimento delle prestazioni di resistenza al fuoco delle porte medesime” e “Tenuto conto dello sviluppo della regola dell’arte nel settore della manutenzione dei predetti dispositivi e delle porte lungo le vie di esodo, in ordine alla quale è prevista l’emanazione della specifica norma UNI” ha ritenuto necessario “differire il termine per la sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte già installate lungo le vie di esodo, previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 3 novembre 2004” e, sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi, ha stabilito che il differimento del termine sia di ventiquattro mesi.

Il ministro decreta pertanto che i termini di sostituzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo non sia più sei bensì otto anni, fatto salvo il fatto che restano invariati “i casi per cui è prevista la sostituzione dei dispositivi di apertura manuale delle porte installate lungo le vie di esodo e l’obbligo di garantire il mantenimento della loro funzionalità originale, di cui al predetto art. 5, anche tramite asseverazione di tecnico abilitato”.

Per approfondire: Ministero dell’Interno, D.M. 6 dicembre 2011 – Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l’installazione e la manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

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