Pubblicati dall’Ispettorato del Lavoro con la nota n. 2010 del 18 settembre 2026 chiarimenti in merito all’esclusione della rateizzazione della somma prevista dall’art. 21 del d.lgs. n.758/1994 per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’Inl indica che ai sensi dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 758/1994 la somma derivante dalla prescrizione dell’organo di vigilanza non può rateizzata in quanto “costituisce, unitamente all’adempimento della prescrizione, condizione per l’operatività del meccanismo di estinzione della contravvenzione”.
Per l’estinzione del reato la somma dovrà essere versata entro trenta giorni, termine perentorio.
“Diverso è il caso dell’ammenda irrogata in sede penale con sentenza o decreto penale di condanna: in tali
casi la somma dovuta potrà essere rateizzata dal giudice ai sensi dell’art. 133-ter c.p”.
