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Disciplina amministrativa prevenzione incendi, decreto semplificazione

ROMA – Pubblicato il 22 settembre in G.U. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 1 agosto 2011,  “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122″.

Abbiamo già dato notizia del regolamento nei giorni successivi la sua approvazione, avvenuta il 22 luglio 2011, ricordiamo ora i cardini del suo impianto normativo. (Prevenzione incendi, Governo semplifica disciplina amministrativa).

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto- legge 31 maggio 2010 , n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (Decreto sviluppo ndr) riguardo lo snellimento dell’attività amministrativa il testo opera una semplificazione sugli adempimenti inerenti la prevenzione incendi di cui debbono far carico le attività, suddividendo le stess in tre gruppi dai quali discendono differenti obblighi e prassi. “Attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l’esame dei progetti, per le visite tecniche, per l’approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Per conseguire l’obiettivo della semplificazione amministrativa il regolamento introduce una classificazione delle attività in tre categorie (A,B,C) cui corrispondono adempimenti diversi e diverse procedure. Le diverse categorie sono individuate “in relazione alla dimensione dell’impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità”.

Nella categoria A sono state inserite attività che, considerata la consistenza dell’attività, l’affollamento e i quantitativi di materiale presente, sono da ritenersi a basso rischio. Sono inoltre inserite attività dotate di regola tecnica di riferimento.

La categoria B, a rischio intermedio, comprende quelle caratterizzate da un maggiore livello di complessità e attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento.

La categoria C comprende le quelle con alto livello di complessità.

Queste le basi e le regole per le nuove categorie:

  • Per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
  • per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;
  • per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.

Con il presente regolamento si aggiornano le modalità di presentazione per i procedimenti di prevenzione antincendi, per la valutazione dei progetti, per i controlli, per il rinnovo delle autorizzazioni, le volture e tutte le pratiche in materia di prevenzione antincendio coniugando l’esigenza di semplificazione con la necessità di tutelare la pubblica incolumità, i beni e l’ambiente.

Per approfondire: D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 –  Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

    <p>Queste le basi e le regole per le nuove categorie:</p>
    <ul>
    <li>Per le <strong>attività a basso rischio</strong>, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all’avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni;</li>
    <li>per le <strong>attività a medio rischio</strong>, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni;</li>
    <li>per le <strong>attività ad alto rischio</strong>, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch’essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l’attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.</li>

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