Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 ottobre 2026 la Direttiva (UE) 2026/2450 del 21 ottobre 2026, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro.
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli Stati membri dovranno conformarsi entro il 20 novembre 2028.
Riporta modifiche agli allegati I, III e III bis della direttiva 2004/37/CE con nuovi valori limite di esposizione professionale per cobalto e composti inorganici, isoprene e 1,4-diossano e sull’esposizione al piombo e ai suoi composti inorganici fino al 31 dicembre 2028 e dal 1° gennaio 2029.
Riporta quindi misure sui Dpi, in particolare sulla precedenza delle misure organizzative di prevenzione e sulle pause necessarie durante l’utilizzo degli stessi. All’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2004/37/CE è aggiunto il comma seguente: “Le misure di protezione individuale di cui alla lettera g) del primo comma del presente paragrafo comprendono i dispositivi di protezione individuale, in particolare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, quando, nonostante l’adozione di misure tecniche e organizzative volte a prevenire o ridurre l’esposizione a norma del presente articolo, l’esposizione non può essere evitata o adeguatamente ridotta con altri mezzi. In tali casi, i dispositivi di protezione individuale sono utilizzati in ultima istanza per garantire che i lavoratori siano adeguatamente protetti e, in ogni caso, per evitare che l’esposizione superi i valori limite stabiliti. I dispositivi di protezione individuale devono essere correttamente scelti, regolati individualmente per adattarsi all’utilizzatore, e mantenuti, conformemente agli articoli 4 e 5 della direttiva 89/656/CEE del Consiglio (*1)”. Indicato il diritto a pause regolari per i lavoratori in area decontaminata, con durata e frequenza delle pause disposta in base alla valutazione dei rischi.
