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Trasporto merci pericolose, decreto integrazioni IMDG imballaggi materie liquide

ROMA -Pubblicato in G.U. n. 64 del 16 marzo 2013 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2013 recante Norme integrative al codice IMDG (Emendamento 35-10) per la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) di plastica destinati al trasporto di materie liquide.

Il decreto ha lo scopo di recepire l’emendamento 35-10 del Codice IMDG, International Maritime Dangerous Goods Code, dell’IMO, Organizzazione Marittima Internazionale, che rappresenta il riferimento normativo per il trasporto marittimo delle merci pericolose.

Il provvedimento approva e rende esecutive le norme integrative al codice IMDG in titolo, allegate al decreto, e abroga il decreto dirigenziale del Comandante del Corpo delle  capitanerie di porto del 29 settembre 2006, n. 1014

In particolare le norme riguardano la verifica della compatibilità chimica degli imballaggi e dei contenitori intermedi (IBCs) destinati al trasporto marittimo di materie liquide

Nella prima parte le norme intervengono in materia di disposizioni per le prove di imballaggi e preparazione degli imballaggi per le prove.

Per i recipienti interni degli imballaggi compositi (materie plastiche), la norma stabilisce che non è necessario effettuare la prova di compatibilità chimica, quando è noto che le proprietà di resistenza della plastica non vengono modificate sensibilmente per azione della materia di riempimento e cioè questa non provoca  una netta fragilizzazione oppure una considerevole diminuzione dell’elasticità “a meno che questa diminuzione non sia collegata ad un aumento almeno proporzionale dell’allungamento sotto sforzo”.

Si stabilisce poi che i fusti e le taniche di plastica che devono essere approvati per il trasporto di benzene, toluene o xilene o di miscele e preparati contenenti tali materie devono essere sottoposti a prova complementare di permeazione. La norma stabilisce che sono necessari tre imballaggi per prototipo e per fabbricante e che i campioni di prova, riempiti con la materia per la quale l’imballaggio deve essere approvato, devono essere pesati prima e dopo uno stoccaggio di ventotto giorni a 23 °C e 50% d’umidità atmosferica relativa. La prova si ritiene superata se la permeabilità risulta non superiore a 0,008 g/(l x h).

Nella parte seconda  la norma interviene in materia di disposizioni per la costruzione e le prove di contenitori intermedi (IBC), e preparazione dell’IBC per le prove per cui si rimanda alle procedure illustrate nelle seguenti parti del documento.

La parte terza riguarda l’utilizzo di imballaggi, inclusi i contenitori intermedi (IBCs) e i grandi imballaggi, e illustra i test di compatibilità chimica necessari a verificare il “processo di degradazione del polietilene dovuto al rammollimento a seguito di rigonfiamento, alla fessurazione sotto uno sforzo, alla degradazione molecolare od ai loro effetti combinati.”. Si definiscono quindi  i liquidi standard da utilizzare nei test, viene fornito un diagramma di assimilazione delle materie di riempimento ai liquidi standard e un diagramma che rappresenta la regola per le “rubriche collettive”.

Allegato alla norma è la tabella che riporta  la lista delle materie assimilate, strumento indispensabile per procedere correttamente alle prove.

La parte quarta infine riguarda i metodi di laboratorio su provini prelevati dal materiale del recipiente per dimostrare la compatibilità chimica del polietilene e i meccanismi di deteriorazione possibili: il rammollimento per rigonfiamento (metodo di laboratorio A);
la provocazione di fessure sotto sforzo (metodo di laboratorio B);
le reazioni di ossidazione e di degradazione molecolare (metodo di laboratorio C).

La norma illustra i diversi metodi di laboratorio e detta disposizioni in merito a forma e dimensioni raccomandate dei provini, procedura da adottare per determinare la curva di resistenza residua alla trazione e criteri da utilizzare per determinare se la prova è stata superata in modo soddisfacente.

Per approfondire: Ministero dei Trasporti, dm 12 febbraio 2013.

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