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Emergenza Covid-19, Decreto – legge 7 ottobre 2020 n.125

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Approvato dal Consiglio dei Ministri il 7 ottobre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.248 del 7 ottobre 2020 il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita’ operativa del sistema di allerta COVID, nonche’ per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il decreto proroga al 31 gennaio 2010 la possibilità del Governo di agire sul rischio sanitario derivante dal SARS-CoV-2, vista la proroga dello Stato di emergenza disposta con delibera del 7 ottobre 2020.

“All’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»”.

Aggiungendo allo stesso citato articolo la lettera hh) dopo il comma 2 dispone: “obbligo di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita’ di prevederne
l’obbligatorieta’ dell’utilizzo nei luoghi al chiuso
diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita’ economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche’ delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

1) i soggetti che stanno svolgendo attivita’ sportiva;
2) i bambini di eta’ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina, nonche’ coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita”.

Le Regioni avranno la possibilità di introdurre misure temporanee maggiormente restrittive rispetto a quelle nazionali o ampliative e in questo caso d’intesa con il Mnistero della Salute.

Prorogata fino al 15 ottobre 2020 la vigenza del Dpcm 7 settembre 2020. Prorogata al 31 ottobre 2020 la scadenza delle domande di cassa integrazione per emergenza Covid. “I termini di cui all’articolo 1, commi 9 e 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia», sono differiti al 31 ottobre 2020″.

Immuni. Proroga dell’operatività fino al 31 dicembre 2021 e prevista la possibilità di interoperabilità con applicazioni simili utilizzate in UE. “All’articolo 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al solo fine indicato al comma 1, previa valutazione d’impatto ai sensi dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679, e’ consentita l’interoperabilita’ con le piattaforme che operano, con le medesime finalita’, nel territorio dell’Unione europea”.

Qui per scaricare Immuni.

Direttiva 2020/739

SARS-CoV-2 agente biologico e ambienti di lavoro. “Art. 4 Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione del 3 giugno 2020, concernente l’inserimento del SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui e’ noto che possono causare malattie infettive nell’uomo.

All’allegato XLVI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nella sezione VIRUS, dopo la voce: «Coronaviridae – 2» e’ inserita la seguente: «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)(0a) – 3»; la nota 0a) e’ cosi’ formulata: «0a) In linea con l’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure
equivalenti almeno al livello di contenimento 2. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell’aria inferiore a quella atmosferica”.

Info: GU n.248 del 7 ottobre 2020 Decreto legge 7 ottobre 2020 n.125

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