Intelligenza artificiale. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.234 dell’8 ottobre 2026 il Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179 Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale, in materia di poteri delle Autorita’ nazionali e di utilizzo dell’intelligenza artificiale nella formazione.
Il decreto, in vigore dal 23 ottobre 2026, introduce norme per l’adeguamento della normativa italiana al Regolamento IA 2024/1689 e alle relative norme tecniche, in un’ottica di coordinamento con le normative di settore, vigilanza dei rischi e al fine di garantire una prospettiva antropocentrica all’uso dell’IA.
Riassumiamo in sintesi i provvedimenti:
- AgID è l’autorità nazionale di notifica, ovvero “responsabile della predisposizione e dell’attuazione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il loro monitoraggio”, il regolamento infatti prevede che ogni Stato designi “almeno una autorità di notifica e almeno una autorità di vigilanza del mercato come autorità nazionali competenti al fine di controllare l’applicazione e l’attuazione del presente regolamento”;
- autorità di nazionali di vigilanza sono ACN per la vigilanza del mercato sui sistemi di IA, Banca d’Italia per sistemi di IA ad alto rischio utilizzati nell’erogazione di finanziamenti, il Garante per la protezione dei dati personali per la vigilanza sulla protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680;
- ACN è il punto di contatto unico con modalità di contatto pubblicate sul suo sito;
- le autorità potranno stipulare accordi, protocolli e forme di coordinamento e adottare atti di indirizzo, linee guida, raccomandazioni e buone pratiche;
- verrà istituito un Comitato di coordinamento delle Autorità del settore finanziario;
- ACN disporrà la registrazione dei sistemi di IA ad alto rischio, con modalità da allegato VIII del regolamento IA stabilite insieme a AgiD;
- Autorità nazionale di notifica e le Autorità nazionali di vigilanza del mercato adottano tutte le misure necessarie per garantire un’attuazione corretta ed efficace, ovvero misure sanzionatorie non pecuniarie (eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile) e pecuniarie salvo il fatto costituisca reato, che possono arrivare ad esempio fino a fino a euro 35.000.000 in caso di divieto delle pratiche di cui all’articolo 5 del regolamento IA;
- viene istituito lo Spazio di sperimentazione italiano per l’IA per la condivisione di buone pratiche l’innovazione e la competitività apprendimento normativo, accesso al mercato dell’Unione europea dei sistemi di intelligenza artificiale, piccole e medie imprese, “l’accesso, per i fornitori e i potenziali fornitori di sistemi di intelligenza artificiale, a un ambiente controllato” tramite criteri di eleggibilità sarà gestito dal Comitato di coordinamento e da un Gruppo operativo e la cui attività sarà oggetto di relazioni annuali;
- prevista la possibilità di collaborazione di Regioni e Province autonome;
- all’articolo 36 la formazione degli studenti con attività formative, in coerenza con le linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, che verranno adottate con decreto del Ministro dell’istruzione, in coerenza con PTOF, STEAM e percorsi di formazione scuola-lavoro, il Ministero dell’istruzione aggiorna delle linee guida per le discipline STEM, con analisi del Ministero del Lavoro, previste iniziative di orientamento delle scuole;
- entro novanta giorni dalla GU il Ministero Istruzione avvia un piano di formazione per i docenti sull’emergenza educativa relativa all’uso dei social e dell’intelligenza artificiale per il sostegno agli studenti, tramite un decreto che dovrà anche definire la formazione per gli studenti e fino alla sua emanazione continuano ad applicarsi “le linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche, adottate con decreto del Ministro dell’istruzione e del merito n. 166 del 9 agosto 2025“;
- gli Uffici scolastici regionali possono promuovere l’istituzione di un comitato tecnico-etico territoriale;
- formazione degli adulti tramite Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA);
- misure per il lavoro nella PA e riguardanti un quadro minimo di competenze sull’intelligenza artificiale necessarie al personale dipendente pubblico;
- “Art. 41 Tutela del lavoratore nei processi decisionali assistiti da sistemi di intelligenza artificiale: 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nei processi decisionali concernenti il rapporto di lavoro, il datore di lavoro che si avvale di sistemi di intelligenza artificiale, quali definiti dall’articolo 3, punto 1), del regolamento IA, assicura che le decisioni finali relative alla costituzione, alla modificazione o alla risoluzione del rapporto, ivi compresi i provvedimenti disciplinari e le valutazioni delle prestazioni, non siano adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, in conformità all’articolo 11 della legge IA. La decisione definitiva è in ogni caso riservata a una persona fisica, che eserciti un potere effettivo e autonomo. Non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle successive fasi della selezione. Il consenso del lavoratore non costituisce un’eccezione al divieto di cui al presente comma.
2. L’utilizzo dei sistemi di cui al comma 1 avviene nel rispetto della dignità e della riservatezza del lavoratore e del principio di non discriminazione.
3. Prima dell’avvio del trattamento, il datore di lavoro assolve agli obblighi di informativa previsti dall’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. Il lavoratore ha diritto di ottenere, a richiesta e mediante l’intervento di una persona fisica, una motivazione intelligibile della decisione che lo riguarda, comprensiva dell’indicazione dell’eventuale incidenza dei sistemi di intelligenza artificiale sul processo decisionale e dei principali parametri considerati. Restano fermi il diritto di accesso ai dati raccolti e i diritti riconosciuti dagli articoli 13, 15 e 22 del regolamento (UE) 2016/679.
4. Il licenziamento intimato in violazione del comma 1 e’ nullo. Le decisioni assunte dal datore di lavoro in violazione del comma 1 sono nulle. - Art. 42 Intelligenza artificiale, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, assicura il coordinamento delle misure volte a garantire che l’introduzione e l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei contesti lavorativi avvengano nel rispetto dei principi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale che incidono sull’organizzazione del lavoro, sui ritmi produttivi, sulle modalità di esecuzione della prestazione o sui processi decisionali rilevanti ai fini della sicurezza è valutato nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008.
3. I datori di lavoro assicurano un’adeguata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi specifici connessi all’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, nonche’ alle misure di prevenzione e protezione adottate.
4. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove l’utilizzo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale anche quale strumento di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in raccordo con l’Ispettorato nazionale del lavoro e gli altri soggetti istituzionali competenti”; - previste inoltre nella parte restante di decreto, attività di alfabetizzazione, formazione e divulgazione in università, enti pubblici di ricerca e delle istituzioni AFAM e ITS Academy;
- misure per l’utilizzo dell’IA nei servizi della PA per orientamento, incontro tra domanda e offerta di lavoro
- misure per la formazione del personale dell’amministrazione della giustizia e per il settore finanziario;
- formazione per gli ordini professionali, per profili tecnici, giuridici e deontologici, per le per le professioni non regolamentate, con regolamenti da adeguare negli ordini entro sei mesi;
- norme per uso dell’Ia nei servizi per il lavoro e norme per l’equo compenso con parametri da determinare entro dodici mesi;
- indicazioni per la formazione continua in medicina -ECM e nella sanità manageriale.
