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Riammissione lavoratori dopo assenza Covid, indicazioni Ministero Salute

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Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata. Questa la circolare pubblicata dal Ministero della Salute il 12 aprile con indicazioni per i datori di lavoro ai fini della riammissione dopo malattia Covid, in considerazione dell’aggiornamento del 6 aprile 2021 del Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro.

La circolare indica quanto datore di lavoro e medico competente dovranno osservare in ragione degli adempimenti previsti dal Testo Unico sicurezza sul lavoro per ogni caso possibile, dal contatto stretto con asintomatico alla persona che ha subito sintomi gravi.

Riassumiamo quanto indicato caso per caso:

  • lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero: per il rientro progressivo, visita del medico competente per idoneità e profili di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia;
  • positivi sintomatici: rientro dopo 10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test + invio al medico competente della certificazione di avvenuta negativizzazione;
  • positivi asintomatici: rientro dopo 10 giorni + test + invio al medico competente della certificazione di avvenuta negativizzazione;
  • positivi a lungo termine: si tratta dei lavoratori che continuano a essere positivi senza sintomi e che possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni (Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020), in questo caso “ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato”; lavoro agile o certificato di malattia del medico curante nel periodo che intercorre tra fine isolamento e rientro, non necessaria al rientro la visita del MC;
  • contatto stretto asintomatico: lavoro agile o certificato di malattia (messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020), rientro dopo 10 giorni e tampone antigenico o molecolare negativo.

I lavoratori positivi sintomatici o asintomatici con tampone al termine negativo, potranno essere riammessi al lavoro anche in caso di persona convivente ancora positiva.

Info: Ministero Salute circolare n.15127 del 12 aprile 2021

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