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Riduzione tasso INAIL per l’anno 2011, entro il 31 gennaio l’invio delle domande

ROMA – Entro il 31 gennaio 2011 è possibile inviare la pratica per la richiesta all’Inail della riduzione del premio assicurativo. L’oscillazione del tasso è uno dei meccanismi di incentivazione per la sicurezza voluti dall’Inail che ha previsto che le aziende fino a 500 lavoratori che hanno attuato nell’anno ulteriori interventi migliorativi nel campo della prevenzione possano accedere a uno sconto del premio pari al 10%. Lo sconto ammonta invece al 5% del premio per le aziende con oltre 500 lavoratori.

Utile sapere che per numero di lavoratori si intende il numero di lavoratori medio relativo all’anno per cui si richiede lo sconto, quindi in questo caso, del il numero medio dei lavoratori di quell’azienda nel 2010.
La pratica attraverso cui si accede all’incentivo non è difficile ed è ampiamente illustrata nelle pagine del sito Inail. Le aziende che si trovassero nelle condizioni di richiedere lo sconto dovranno compilare il modulo OT 24 che è composto da una sezione generale e da tre allegati.
Nella parte generale il richiedente, oltre a fornire dati identificativi, deve dichiarare di essere in regola con gli obblighi contributivi e assicurativi e che nei luoghi di lavoro per cui si effettua domanda di riduzione son o rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro.
Deve dichiarare  inoltre che nell’anno solare precedente sono stati effettuati interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene sul lavoro e si chiede di elencare quali.
Gli interventi citati nel modulo sono suddivisi in otto sezioni:A. Interventi particolarmente rilevanti
B. Prevenzione e protezione
C. Attrezzature macchine e impianti
D. Sorveglianza sanitaria
E. Formazione
F. Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
G. Cantieri temporanei o mobili
H. Attività di trasportoPer accedere alla riduzione del tasso medio è necessario aver effettuato almeno uno degli interventi della sezione A, che sono:

  • a) L’azienda ha adottato o mantiene un comportamento socialmente responsabile secondo i principi della CSR (Responsabilità Sociale delle Imprese), sinteticamente evidenziato dalle dichiarazioni rilasciate dall’impresa
    stessa nel questionario di cui all’Allegato I, ed ha conseguentemente attuato interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro2.
  • b) L’azienda ha implementato o mantiene un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro:
    1) certificato da organismi specificatamente accreditati, nel rispetto del regolamento RT12 SCR, presso ACCREDIA3 (comprese le aziende certificate secondo la Norma UNI 10617, ancorché non previste dal citato RT 12);
    2) certificato da organismi accreditati presso altri enti di accreditamento4 (vedi Allegato II);
    3) che risponde ai criteri definiti dalle Linee Guida UNI INAIL ISPESL e Parti Sociali, o da standard e da norme riconosciuti a livello nazionale e internazionale4 (vedi Allegato II).
  • c) L’azienda ha implementato ed adotta una procedura per la selezione dei fornitori che tiene conto dell’applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (vedi Allegato III).
  • d) L’azienda ha realizzato interventi rilevanti volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (interventi di prevenzione integrata, di CSR e SGSL) svolti in attuazione di accordi tra INAIL e Organizzazioni delle Parti Sociali o Organismi del Sistema della Bilateralità.

Per far sì che la domanda venga accettata, anche i relativi allegati devono essere debitamente compilati.

Alternativamente, l’azienda deve aver realizzato almeno tre interventi appartenenti alle seguenti sezioni di cui almeno uno deve appartenere alla sezione E (Formazione)
Tra gli interventi migliorativi possibili il documento cita ad esempio:

  • Il datore di lavoro coinvolge i lavoratori, anche applicando specifiche procedure, alle fasi di individuazione, valutazione e gestione dei rischi.
  • Le procedure per il pronto soccorso e la gestione delle emergenze (anche definite in collaborazione con gli enti pubblici preposti) sono testate tramite prove e simulazioni più di una volta l’anno.
  • Il datore di lavoro raccoglie e analizza in maniera sistematica le informazioni sugli incidenti avvenuti sulle macchine, gli impianti e le singole attrezzature.
  • Viene attuato un piano di monitoraggio, attraverso impianti automatizzati e/o contratti affidati a ditte specializzate, dell’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici, oltre a quanto previsto dalla normativa vigente
  • Il medico competente ha visitato gli ambienti di lavoro almeno due volte l’anno e ha redatto un dettagliato verbale di sopralluogo
  • Viene adottata una metodologia per la verifica nel tempo dell’efficacia della formazione.
  • Vengono organizzati momenti formativi per comparto produttivo, garantendo la divulgazione dei dati e delle casistiche degli infortuni e delle malattie professionali nello specifico comparto.
  • L’impresa ha esteso a tutti i lavoratori la formazione in materia di montaggio, utilizzo e smontaggio dei ponteggi.
  • Il personale addetto all’autotrasporto ha effettuato uno specifico corso teorico-pratico di guida sicura
  • L’azienda ha adottato sui propri mezzi una scatola nera-registratore di eventi conforme alla norma CEI 79:2009.

E’ fatta salva la facoltà dell’Inail di procedere in sede di istruttoria o successivamente, alla verifica di quanto dichiarato dal richiedente.

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