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Covid, ITA infortunio, criteri medici, presunzione semplice, Inail

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Diagnosi Covid, ITA, presunzione semplice infezione da Covid. Sono state pubblicate da Inail due raccomandazioni, n. 5/2020 e n. 8/2020 della Sovrintendenza sanitaria centrale con criteri medico legali e chiarimenti sulle gestione Covid e lavoro.

La raccomandazione 5/2020 ha per oggetto: Istruzioni operative in tema di durata del periodo di ITA in infortuni da COVID-19. La riassumiamo in elenco:

  • ITA Inabilità temporanea assoluta regolarizzata alla conferma della diagnosi Covid (circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020);
  • periodo Ita parte dal momento dell’astensione lavorativa;
  • documentazione medica, anche per malattia comune Inps, utile per l’infortunio e potrà essere integrata;
  • termine Ita con persona asintomatica e negativa a due test molecolari (circolare n. 6607 del 29.02.2020);
  • i concetti di guarigione clinica, di stabilizzazione del quadro e di prognosi medico-legale, non sempre coincidenti per le lesioni infortunistiche, devono risultare sovrapponibili. Ciò al fine, eminentemente profilattico, di evitare di riammettere al lavoro soggetti non ancora guariti completamente dall’infezione, creando in tal fatta situazioni di pericolo per se stessi o di diffusione del contagio ad altri lavoratori, che condividono con l’infortunato l’ambiente di lavoro”;
  • con ripresa prima della conclusione di indagine, chiusura periodo Ita con dicitura “Fermo restando quanto previsto dalla Raccomandazione Ssc n. 5/2020, si prende atto della comunicata ripresa lavorativa da parte dell’infortunato e, pertanto, si procede alla definizione del periodo di ITA”.

La raccomandazione n.8/2020 riporta Criteri medico-legali per la definizione della presunzione semplice nelle infezioni da SARS-CoV-2. Chiarimenti sulle fasi di accertamento del contagio sul lavoro e chiarimenti sul procedimento della prova contraria.

“La presunzione semplice consente di superare la indeterminatezza del momento di contagio, in presenza di elementi di prova gravi, precisi e concordanti, che devono scaturire dall’istruttoria medico-legale”. Non è un automatismo ma facilita per la categorie a rischio elevato (circolare Inail del 3 aprile 2020, n. 13).

La normale istruttoria medico legale permette in ogni caso per le categorie non a rischio elevato, l’immissione nei casi di tutela.

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