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SARS-CoV-2 tutela infortunistica, circolare Inail n.22 del 20 maggio 2020

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Pubblicata da Inail la circolare n. 22 del 20 maggio 2020 Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” – Articolo 42 comma 2, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Chiarimenti. (Ripresa e segnalata dal Ministero del Lavoro).

Due gli argomenti trattati dalla testo, che vanno a sommarsi a quanto già espresso con la circolare 3 aprile 2020, n. 13:

  • “La tutela Inail ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
  • L’accertamento dell’infortunio da contagio da SARS-Cov-2″.

Per quanto riguarda il primo aspetto viene ribadito che l’infezione da Sars-Cov 2 è tutelata come infortunio sul lavoro, come ogni patologia infettiva; l’indennità copre anche la quarantena e la permanenza domiciliare; gli oneri non incidono sul tasso medio per andamento infortunistico, ” la scelta operata con il citato articolo 42 è stata quella dell’esclusione totale di qualsiasi incidenza degli infortuni da COVID-19 in occasione di lavoro sulla misura del premio pagato dal singolo datore di lavoro”.

Accertamento contagio: richiamate le linee guida Inail 23 novembre 1995, n.74 i principi fondamentali della considerazione della causa violenta e del fatto che “a mancata dimostrazione dell’episodio specifico di penetrazione nell’organismo del fattore patogeno non può ritenersi preclusiva della ammissione alla tutela”. essendo giustificato ritenere raggiunta la prova dell’avvenuto contagio per motivi professionali quando, anche attraverso presunzioni, si giunga a stabilire che l’evento infettante si è verificato in relazione con l’attività lavorativa”.

Non vige in ogni caso l’automatismo ai fini dell’ammissione, occorre accertare i fatti noti e fondanti. Ovvero il “riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del contagio”.

Non deve essere quindi confuso indennizzo e responsabilità penale e civile del datore di lavoro; il diritto alle prestazioni non è rilevante per l’accusa in sede penale o in sede civile.

“Pertanto la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33.

Il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.

L’azione di regresso dell’Istituto non potrà basarsi sul riconoscimento dell’infezione.

Info: Inail circolare n.22 del 20 maggio 2020

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