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Sanzioni per omessa denuncia di infortunio, chiarimenti Inail

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Sanzioni per omessa denuncia di infortunio sul lavoro. Pubblicata da Inail il 9 settembre la circolare n.24 con oggetto Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti”. Chiarimenti sulle denunce di infortuni non guaribili entro tre giorni.

In capo al datore di lavoro sussiste l’obbligo di denuncia di infortunio con prognosi superiore ai tre giorni. Denuncia indipendente dall’indennizzabilità, dal 16 marzo 2000 anche per gli operai agricoli a tempo determinato e per i lavoratori agricoli autonomi, che deve essere presentata entro due giorni dalla notizia ed entro 24 ore in caso di incidente mortale o con pericolo di morte.

Obbligo da espletare online, dal luglio 2013, e da ottobre 2018 online anche per i datori di lavoro agricoltura. Via pec per lavoratori domestici e datori di lavoro non imprenditori.

Per quanto riguarda i dettagli sulla scadenza di due giorni, questa inizia dal giorno successivo a quello della ricezione dell’identificativo; primo giorno lavorativo in caso di ricezione in giorno festivo, sabato è feriale in caso di settimana di cinque giorni; primo giorno successivo alla ulteriore comunicazione in caso di infortunio che oltrepassi i tre giorni pronosticati.

Infortunio per Covid. “Si precisa che per i casi di malattia-infortunio da Covid-19 la violazione dell’obbligo di presentazione della denuncia nei termini di legge presuppone che il datore di lavoro sia a conoscenza che l’evento è qualificabile come infortunio sul lavoro anziché come malattia di competenza dell’Inps, pertanto il termine decorre sempre dal giorno successivo alla data di ricezione dei riferimenti della prima certificazione medica di infortunio che attesta che l’astensione assoluta dal lavoro è riconducibile al contagio”.

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.290 a 7.745 euro e applicazione della diffida obbligatoria (articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124). In caso di ottemperanza sanzione minima di 1.290 euro. Se non versati entri quindici giorni, sanzione in misura ridotta di 2.580 euro. Pagamenti con F23. In caso di mancato pagamento rapporto all’Ispettorato del Lavoro, ordinanza e ingiunzione.

La diffida obbligatoria si applica anche nelle ipotesi in cui il trasgressore abbia, ancor prima dell’adozione della diffida, posto in essere il comportamento dovuto, sia pur tardivamente. In tale circostanza
infatti – analogamente a quanto avviene in materia di prescrizione obbligatoria – risulterebbe incongruo penalizzare chi effettua comunque un adempimento dovuto oltre il termine previsto rispetto a chi lo ometta totalmente. Tale fattispecie inoltre rientra, seppur latamente, nella nozione di sanabilità in quanto la finalità tutelata dalla disposizione viene comunque salvaguardata mediante un comportamento posto in
essere volontariamente dal trasgressore. Evidentemente, in tale ipotesi, non si avrà un vero e proprio atto di diffida ma un accertamento della condotta posta in essere e conseguente ammissione al pagamento della sanzione ai sensi dell’articolo 13 del decreto (diffida ora per allora)”.

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