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Trasporto viaggiatori, le rigide prescrizioni a carico dei gestori

Desidero dare un contributo di conoscenza trattando della normativa che disciplina l’attività di “trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente” (L.11.08.2003, n.218).

Per svolgere l’attività i titolari devono soddisfare i requisiti previsti:

E inoltre, in merito alla direzione dell’attività, essa  deve essere affidata a un direttore tecnico che:

  • deve possedere i requisiti di onorabilità e di idoneità professionale, art. 2 del DLgs 395/2000*;
  • può essere l’amministratore unico o un membro del consiglio di amministrazione per le persone giuridiche pubbliche, per le persone giuridiche private e per ogni altro tipo di ente; un socio illimitatamente responsabile per le società di persone; il titolare dell’impresa individuale; un familiare o un collaboratore dell’impresa familiare; una persona, legata da rapporto di lavoro subordinato, alla quale sono state espressamente conferite le relative attribuzioni;
  • deve essere iscritto al Ruolo conducenti con l’acquisizione del certificato di abilitazione professionale conseguito in seguito al superamento di un esame presso una commissione regionale.

Seguiranno nel prossimo articolo, alcune riflessioni sui requisiti dei conducenti, dei mezzi di trasporto e sui controlli.

* “Attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione europea n. 98/76/CE del 1o ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l’esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali”.

Il requisito di onorabilità consiste in:

  1. assenza di sentenza penale definitiva di condanna e di procedimenti penali in corso nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni; per reati contro la fede pubblica o il patrimonio; alla pena accessoria dell’interdizione all’esercizio di una professione o di un’arte, o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, ovvero è intervenuta la riabilitazione;
  2. Assenza di procedura fallimentare in corso…;
  3. assenza di sentenza penale definitiva di condanna per il reato di cui all’art. 513-bis del codice penale (illecita concorrenza con minaccia o violenza);
  4. assenza di contravvenzioni accertate per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza,  di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa;
  5. assenza di cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla vigente normativa per la lotta alla delinquenza mafiosa.

Continua giovedì 7 novembre: tutela autotrasportatori.

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