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Sanzioni decuplicate per contrastare lavoro sommerso e irregolare

L’art. 14 del DL 23 dicembre 2013, n. 145 conosciuto come Destinazione Italia*, interessa direttamente la materia della sicurezza sul lavoro e infatti titola Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

La prima parte dell’articolo introduce le disposizioni di modifica degli importi delle sanzioni amministrative, intese a ”rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Eccole sintetizzate.
È aumentato del 30%):

  • l’importo delle sanzioni amministrative di cui all’art. 3 del DL12/2002**;
  • l’importo delle sanzioni amministrative delle somme aggiuntive di cui all’articolo 14, c. 4, lett. c) del TU 81/08***.

Sono decuplicati:

  • gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai cc 3 e 4 dell’art. 18-bis del DLgs 66/2003 “Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro”****.

Tenuto conto che si deve attendere la conversione in legge del DL 145 che ha apportato le modifiche, quando si devono applicare i nuovi importi delle sanzioni?

La risposta viene offerta dalla circolare della Direzione generale per l’attività ispettiva del 05 gennaio, riprodotta qui sotto.

“I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) – in quanto mere “somme aggiuntive” – trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.

Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere dal 24 dicembre, si ritiene opportuno che la notificazione dei relativi verbali – attesa peraltro la possibilità che la stessa notificazione può effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, ai sensi dell’art. 14 della L. n. 689/1981 – venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell’art. 14 del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori.

Le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell’orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali poste in essere prima del 24 dicembre saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria (ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”) già prevista prima dell’intervento del D.L. n. 145/2013.

* Interventi urgenti di avvio del piano Destinazione Italia, per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015(GU n. 300 del 23.12.2013).

** “…in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato… si applica altresì la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore irregolare di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento”.

*** “Il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

**** La violazione del divieto di adibire le donne al lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e lavoratori (madre con un figlio di età inferiore a tre anni; lavoratrice o lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a 12 anni; lavoratrice o lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile) sono adibite al lavoro notturno nonostante il loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.

Continua mercoledì 8 gennaio 2014: aumento ispettori.

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