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Nel Regolamento REACH il fulcro è la registrazione delle sostanze chimiche

Il Regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 (Regolamento REACH), riguarda la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.

Entrato in vigore il 1° giugno 2007, è stato voluto per:

  1. rafforzare la protezione della salute umana e dell’ambiente dagli effetti nocivi delle sostanze chimiche;
  2. migliorare la competitività e la capacità di innovazione dell’industria chimica europea;
  3. assicurare la libera circolazione delle sostanze chimiche nel mercato interno dell’Unione Europea;
  4. promuovere metodi alternativi, senza impiego di animali da laboratorio, per la valutazione dei pericoli intriseci delle sostanze chimiche.

Il REACH si applica a tutte le sostanze chimiche:

  • prodotte;
  • importate;
  • commercializzate;
  • utilizzate in UE in  quantitativi  pari o superiori ad una tonnellata all’anno.

Quali gli obblighi per le imprese? Chi fabbrica o importa sostanze chimiche deve valutare tutti i rischi derivanti dal loro uso, adottare quindi le misure necessarie per gestire i rischi ed ancora,  mantenere sotto controllo i rischi individuati. E spetta all’industria (e non più, come in passato, alle autorità nazionali), l’onere della prova con riguardo alla sicurezza delle sostanze chimiche fabbricate o commercializzate all’interno della Comunità Europea.

Altra grande novità introdotta dal Regolamento REACH è quella dell’obbligo della registrazione delle sostanze chimiche fabbricate o importate in quantitativi pari o superiori a una tonnellata all’anno, spetta al fabbricante/importatore. Tant’è che, senza registrazione, una sostanza non può essere fabbricata o immessa sul mercato europeo.

La prima fase di registrazione è terminata il 30 novembre 2010, le altre fasi proseguiranno  fino al 31 maggio 2018, quando la registrazione dovrebbe riguardare circa 30.000 sostanze già in commercio.

La procedura di registrazione obbliga i produttori e gli importatori a fornire all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA)* un fascicolo tecnico contenente informazioni:

  • sulle proprietà chimico-fisiche e tossicologiche delle sostanze;
  • sugli usi;
  • sulle precauzioni d’uso;
  • sulla classificazione delle sostanze prodotte, commercializzate ed utilizzate in quantitativi superiori a 1 Tonnellata/anno.

Ai soggetti in tutto ciò obbligati, per tutte le sostanze commercializzate in Europa in quantità superiore a 10 Tonnellate/anno, insieme al fascicolo tecnico di registrazione, è richiesto di  effettuare anche la CSA (una valutazione della sicurezza chimica (pericoli, esposizione e caratterizzazione del rischio).

(*) L’ECHA è incaricata di gestire la Banca Dati Centrale, di ricevere i fascicoli di registrazione e di elaborare orientamenti tecnici per assisterei fabbricanti e gli importatori, ma anche le autorità competenti, nell’applicazione del REACH.

Info: Regolamento (CE) n. 1907/2006 (PDF).

Leggi anche: Agenti chimici pericolosi, un opuscolo dell’INAIL a uso dei lavoratori.

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