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Maggiorazione contributiva ex lavoratori scoibentazione amianto, circolare Inps

L’articolo 13, c. 2 della L. 257/1992, n. 257*, ha stabilito che i lavoratori:

  • occupati nelle imprese che utilizzano oppure estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari e;
  • che possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva… hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione …con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni.

Fatto riferimento a quanto detto sopra, la circolare dell’Inps n. 80 del 21 aprile 2015, ha emanato alcuni chiarimenti sulla materia.

Fra gli altri ha ricordato che, per effetto del c. 117 dell’art 1 della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) … le disposizioni si applicano, “ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso dell’anno 2015, anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica:
 
a) che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito e’ interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale;
b) che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente;
c) che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta…”.

Gli interessati, inoltre non devono essere titolari di pensione di invalidità, di pensione di inabilità o di assegno ordinario di invalidità.

Ai trattamenti pensionistici di anzianità si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del Decreto legge n. 201 del 2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici)….

* Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. Art. 13. – Trattamento straordinario di integrazione salariale e pensionamento anticipato.
**… in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne (art. 22 della L 153/1969, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale).

Info: circolare 80 21 aprile 2015

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