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Alberghi negli edifici storici, nuovi criteri per le deroghe

Sono numerosissime le segnalazioni che pervengono ai Vigili del Fuoco circa “istanze di deroga relative ad attività alberghiere esistenti” che non possono essere integralmente adeguate alle disposizioni del decreto del Ministero dell’Interno del 09/04/1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico – alberghiere) in quanto “site all’interno di edifici sottoposti alle disposizioni di tutela ai sensi del DLgs 42/2004” (*). Altre volte sono segnalazioni circa “disomogenee interpretazioni delle norme tecniche applicabili nel caso di specie”. 

Si tratta per lo più di problemi relativi all’ubicazione dell’edificio, alle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei materiali), ai sistemi di vie di esodo, agli impianti di estinzione incendi, ai sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile.

Per questo la Direzione generale dei Vigili del Fuoco, con la circolare n. 13.223 del 24 ottobre scorso, ha predisposto e inviato alle proprie sedi  le linee guida (**) contenenti:

  • la corretta interpretazione degli specifici disposti normativi;
  • le misure di sicurezza alternative a quanto richiesto dalle norme, da applicarsi, nell’ambito del procedimento di deroga, ai casi di strutture alberghiere esistenti ubicate in edifici sottoposti alla tutela del 42/2004.

Le linee guida, si legge nella circolare, hanno lo scopo di “fornire la necessaria uniformità di indirizzo nell’operato degli Uffici competenti” (***).p

E per consentire che una valutazione di compatibilità architettonica delle misure di sicurezza equivalenti, sia condivisa con i vincoli derivanti dalle esigenze di tutela del 42/2004, gli uffici preposti alla concessione della deroga invitano alle riunioni il soprintendente per i Beni Architettonici competente per territorio.

Nella circolare è presente un allegato tecnico (Ubicazione edifici, Caratteristiche costruttive, Sistemi di vie di esodo, Impianti di estinzione incendi, Sistemi di protezione per tetti in materiale combustibile).

(*) Codice dei beni culturali e del paesaggio.
(**) le linee guida  sono state approvate dalla commissione istituita in seguito al protocollo d’intesa del marzo 2012 tra Ministero dei beni e attività Culturali,  Segretariato generale e Ministero dell’Interno.
(***) Detti uffici godono, peraltro, dell’autonomia decisionale anche in relazione all’applicazione del D.M. 9 maggio 2007 “Direttive per l’applicazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio”.

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