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Amianto, le regole per le attività individuate come Esedi

È del 25 gennaio 2011 l’ultima circolare (15/SEGR/0001940) del Ministero del Lavoro in materia di Esedi – Esposizioni sporadiche e di deboli intensità all’amianto – nella quale si sono resi noti gli orientamenti pratici  approvati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Le attività di Esedi son state così identificate:

1) sono effettuate:

  • per un massimo di 60 ore l`anno;
  • per non più di 4 ore per singolo intervento;
  • per non più di due interventi al mese;

2) corrispondono a un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore;

3) la loro durata…si intende comprensiva:

  • del tempo per la pulizia del sito;
  • della messa in sicurezza dei rifiuti;
  • della decontaminazione dell’operatore;

4) nell’intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente (e se ciò non è possibile, il numero dei lavoratori esposti deve essere limitato al numero più basso possibile)”.

Nella circolare del gennaio 2012 viene presentato l’elenco qui sotto di attività ESEDI (durante le quali  si deve, comunque, garantire il rispetto dell’art. 252 del TU 81/08… “utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie che devono avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30…”).

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

c) incapsulamento e sconfinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

Info: circolare Esedi 15/SEGR/0001940.

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