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Decreto del Fare, semplificazioni sicurezza, Commissione lavoro approva modifiche

ROMA – Prime modifiche al Decreto del Fare e alle semplificazioni in materia sicurezza sul lavoro, nell’iter che poterà il decreto a essere rilasciato dal Parlamento.

Nella seduta dello scorso 11 luglio la Commissione lavoro della Camera dei deputati presieduta dall’on. Cesare Damiano ha espresso un parere favorevole su alcuni cambiamenti da apportare al testo.

Il documento licenziato dalla Commissione proponte di riformulare parti del decreto, tra queste gli articoli riguardanti il Durc e il Duvri (art. 31 e art. 32) e l’articolo 35, sulle semplificazioni riguardanti le prestazioni lavorative di breve durata.

Questo il testo del rapporto della seduta della Commissione lavoro 11 luglio 2013.

“La XI Commissione, esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013 (C. 1248); preso atto che il decreto-legge in esame, collocandosi nell’ambito di un preciso quadro di riferimento normativo europeo, identificabile con le raccomandazioni rivolte all’Italia nel quadro del semestre europeo 2013, si pone l’obiettivo di dettare disposizioni di semplificazione e di rilancio del sistema socio-economico; verificate le disposizioni di più diretto interesse della Commissione, che riguardano in particolare le semplificazioni in materia di lavoro e in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;

valutate positivamente le finalità politiche e programmatiche dell’intervento di urgenza del Governo, che reca talune apprezzabili misure semplificative; rilevato, tuttavia, che, soprattutto per la parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro, molte delle disposizioni introdotte rischiano di generare un contesto peggiorativo;

preso atto, infatti, che il provvedimento in esame contiene diversi punti positivi, ma anche numerosi elementi di criticità, senza considerare che in esso mancano alcune norme importanti, anche per le aziende, come, ad esempio, quelle sulla formazione nelle scuole, con riduzioni di oneri per le aziende che assumono post-diplomati o laureati, ovvero quelle per rendere definitivo il libretto formativo;

ricordato che la XI Commissione sta valutando l’opportunità dell’avvio di una specifica indagine conoscitiva, da svolgere congiuntamente alla XII Commissione, sul monitoraggio dello stato di attuazione del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di comprendere quali siano gli interventi effettivamente necessari per la manutenzione della relativa normativa;

ritenuto, nel frattempo, opportuno prospettare alcune modifiche e integrazioni del testo, dirette a migliorarne lacoerenza, conciliando al meglio le esigenze di semplificazione con quelle di tutela della sicurezza dei lavoratori, esprime parere favorevole  con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 31, comma 5, le parole: «ha validità di centottanta giorni dalla data di emissione » siano sostituite dalle seguenti: « è rilasciato mediante strumenti informatici immediatamente all’atto della richiesta e ha validità di centoventi giorni dalla data del rilascio »;

2) all’articolo 32, comma 1, lettera a), al capoverso comma 3, primo periodo, le parole: «a basso rischio infortunistico» siano sostituite dalle seguenti: «a basso rischio di infortuni e malattie professionali», dopo le parole: «con riferimento» sia aggiunta la parola: «sia», dopo la parola: «committente» siano aggiunte le parole: «sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi » e le parole: «tipiche di un preposto» siano
sostituite dalle seguenti: «adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito»;
al medesimo capoverso comma 3, dopo il secondo periodo sia, altresì, inserito il seguente: «A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;

3) al medesimo articolo 32, comma 1,lettera a), al capoverso comma 3-bis, primo periodo, le parole: «dieci uominigiorno» siano sostituite dalle seguenti: «cinque uomini-giorno», dopo le parole: «comportino rischi derivanti » siano aggiunte le seguenti: « dal rischio incendio alto, di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, e successive modificazioni, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o », dopo la parola: « cancerogeni » siano aggiunte le seguenti: « , mutageni, amianto »;

4) all’articolo 32, comma 1, lettera b),numero 2), capoverso comma 6-ter, al primo periodo, le parole: « sentita la Commissione » siano sostituite dalle seguenti: « sulla base delle indicazioni della Commissione » e le parole: « settori di attività a basso rischio infortunistico sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL » siano sostituite dalle seguenti: « settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici INAIL infortunistici e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda»; al medesimo capoverso comma 6-ter, al secondo periodo, la parola: « attestare » sia sostituita dalla seguente: « dimostrare » e, all’ultimo periodo, le parole: « dell’articolo 26 » siano sostituite dalle seguenti: « dell’articolo 29 »;

5) all’articolo 32, comma 1, lettere c) e d), anche al fine di limitare i rischi di abusi o raggiri nell’ambito dei percorsi formativi, che possono causare rilievi e sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che si affidano a soggetti formatori inadeguati, sia aggiunto, in fondo a entrambi i relativi capoversi, il seguente periodo: « Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 »; si assicuri, inoltre, che tutti gli istituti di
istruzione e universitari provvedono a rilasciare agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), e 37, comma 1, lettere a) e b), del decreto
legislativo n. 81 del 2008, gli attestati di avvenuta formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, anche per ridurre o eliminare a carico delle aziende che li assumono o attivano percorsi di stage o tirocinio, i costi e la non ripetitività degli obblighi formativi, ove conformi; infine, dopo le parole: « enti bilaterali » e dopo le parole: « associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori », ovunque ricorrano, si aggiungano le seguenti: « comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale »;

6) all’articolo 32, comma 1, lettera h), premessa l’esigenza che, in luogo del « parere della » Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ovunque esso ricorra, sia inserita la « previa intesa in sede di » Conferenza sui decreti ministeriali previsti e che, su detti decreti, sia anche sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, si raccomanda altresì che alla rubrica del relativo capoverso le parole: « temporanei e mobili » siano sostituite dalle seguenti: « temporanei o mobili » e che, dopo le parole: « dei trasporti », siano inserite le seguenti: « e con il Ministro della salute »;

7) attesa l’esigenza che, nella determinazione del prezzo più basso richiesto dalle amministrazioni pubbliche per l’assegnazione di una commessa di beni e diservizi, siano esclusi i costi relativi alle retribuzioni del personale e i costi relativi agli adempimenti previsti per il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al medesimo articolo 32, siano inseriti, in fine, i seguenti commi:

« 7-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 82 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente: « 3-bis. Il prezzo più basso è altresì determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro »;

7-ter. All’articolo 87, comma 2, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lettera g) è abrogata» ;

8)considerato che l’aggiunta di un nuovo comma 13-bis all’articolo 3 del decreto legislativo n. 81 del 2008 può presentare rischi in relazione al possibile arretramento dei livelli di tutela nei confronti di lavoratori non inseriti stabilmente nelle organizzazioni di lavoro e che, per converso, una parte delle semplificazioni ivi ipotizzate sembra già assicurata dalla nuova formulazione dell’articolo 32 del decreto-legge in esame, sia soppresso l’articolo 35;
e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 32, comma 6, lettera b),il capoverso di cui al numero 1) andrebbe sostituito da una disposizione del seguente tenore: « L’INAIL trasmette telematicamente alle autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali e consolari, alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione Siciliana e delle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio i dati relativi alle denunce di infortuni sul lavoro mortali e di quelli con prognosi superiore a trenta
giorni »;

b) più in generale, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 6, lettera a), e comma 7, che mirano a semplificare le procedure di comunicazione e notifica di denuncia degli infortuni sul lavoro da parte del datore di lavoro, si evidenzia come tali norme possano comportare possibili ripercussioni in tema di accertamento di reati o violazioni
di leggi concernenti la sicurezza sul lavoro;

c) considerato che il comma 5 dell’articolo 58 riduce in misura significativa la spesa per i servizi esternalizzati nelle scuole, fissando, per le istituzioni scolastiche ed educative statali, a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014, un tetto alla spesa per l’acquisto di detti servizi (nel cui ambito assumono un rilievo quantitativo soprattutto i servizi di pulizia, di norma affidati a società che utilizzano personale con contratti di lavoro a tempo determinato), si segnala come tale disposizione rischi di creare ulteriori problemi a enti e istituzioni già gravemente penalizzati dagli ultimi interventi in tema di contenimento delle spese pubbliche, oltre che, in particolare, ai lavoratori impiegati dalle società che erogano i predetti servizi;

d) occorre, infine, individuare una soluzione definitiva per la validità delle certificazioni di cui alla legge n. 257 del 1992, che ha previsto il riconoscimento di benefici previdenziali ai lavoratori esposti all’amianto, in modo da assicurare a quei lavoratori che hanno i relativi provvedimenti di riconoscimento in sospeso – molti dei quali da lungo tempo in attesa di una risposta – il diritto a fruire finalmente di tali benefici, secondo quanto
ormai riconosciuto dagli stessi enti previdenziali competenti”.

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