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Verifiche impianti e apparecchiature elettriche, obbligo per il 99% delle attività

Con il Dgls 2/08/2009 n° 106 Disposizioni integrative e correttive del TU 81/08 (*) si sono anche introdotte modifiche in merito all’obbligatorietà e alle sanzioni per le violazioni in merito alle verifiche di cui al DPR 462/01 (**).

Le verifiche, rese obbligatorie sin dal DPR 547/55, sono effettuate sia dagli organi ispettivi ASL/ARPA che dagli organismi (***) certificati dal Ministero delle attività produttive.

Le violazioni più frequenti sono state a suo tempo elencate in un questionario per gli impianti di terra e scariche atmosferiche, elaborato dall’ex ISPESL nell’ottobre 2005.

Eccone una parte:

  • “non è stata redatta la relazione sulla probabilità di fulminazione della struttura (sanzione, Arresto da 3 a 6 mesi, o ammenda da 2.500 a 6400 euro);
  • non sono state adottate tutte le misure per ridurre al minimo i rischi dovuti ai contatti diretti  e indiretti, per gli inneschi degli incendi ed esplosioni ed alla fulminazione ed alle sovratensioni (Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro) – Non è stata eseguita la verifica dell’impianto di terra oppure la verifica degli impianti di protezione scariche atmosferiche  secondo il DPR 462 (Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro);
  • non sono state predisposte le procedure di manutenzione dell’impianto elettrico (Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro);
  • non sono stati effettuati i controlli di manutenzione degli impianti elettrici e di protezione dai fulmini (Ammenda da 500 a 1.800 euro);
  • non sono tenuti a disposizione delle autorità ispettive i verbali di manutenzione (Ammenda da 500 a 1.800 euro).

(*) Capo III Impianti e apparecchiature elettriche.

“Art. 80. (Obblighi del datore di lavoro).
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti; b) contatti elettrici indiretti; c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d) innesco di esplosioni; e) fulminazione diretta ed indiretta; f) sovratensioni; g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Art. 84. (Protezioni dai fulmini).
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche (****).

(**) Il DPR disciplina la verifica degli impianti di terra, degli impianti elettrici nelle zone con pericolo d’esplosione, e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.  Sono soggetti alle verifiche periodiche tutte quelle attività che prevedono l’utilizzo di personale dipendente, escluse, quindi quelle familiari e le società di soli soci.

(***) Gli organismi abilitati devono soddisfare i requisiti individuati dalla direttiva dell’11 marzo 2002 “Procedure per l’individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, degli organismi di ispezione di tipo A”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2002, n. 108. L’abilitazione di un organismo all’effettuazione delle verifiche di cui al Dpr 462/2001 viene resa pubblica con un apposito comunicato del Ministero delle Attività produttive, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L’elenco degli organismi è articolato per queste aree di abilitazione:

  1. Installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  2. impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
  3. impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
  4. impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

(****) CEI EN 62305-1 (CEI 81-10/1) parte 1 Principi generali: introduce i parametri della corrente di fulmine e i relativi tipi di danno; CEI EN 62305-2 (CEI 81-10/2) parte 2 Valutazione del rischio: riguarda il metodo di analisi del rischio per stabilire la necessità o la convenienza della protezione; CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3) parte 3 Danni materiali alla struttura e pericolo per le persone: contiene i criteri per la progettazione, l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre il rischio di danno alle persone e/o cose; CEI EN 62305-4 (CEI 81-10/4) parte 4 Impianti elettrici ed elettronici all’interno delle strutture: contiene i criteri per la progettazione , l’installazione e la manutenzione delle misure di protezione contro il fulmine per ridurre i danni agli impianti elettrici ed elettronici all’interno delle strutture.

CEI 81-10, V, 1 Norma Italiana, Anno 2008: introduce alcune modifiche alla norma CEI EN 62305 (CEI 81-10).

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